Imposta di soggiorno non riversata: condanna dell’agente contabile al pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 39 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto incaricato dall’ente locale della riscossione dell’imposta di soggiorno assume la qualità di agente contabile ed è tenuto al riversamento delle somme riscosse. L’omesso versamento, non giustificato, impedisce il discarico del conto giudiziale e determina la condanna al pagamento in favore dell’ente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge. La mancata costituzione dell’agente non esonera il giudice dall’accertamento del pregiudizio erariale documentato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio compreso tra l’1/1 e il 17/2/2020, in favore del Comune di Pesaro. La struttura ricettiva, incaricata dall’ente locale della riscossione del tributo, non si è costituita in giudizio.

Il Magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha evidenziato che il conto era stato trasmesso al Comune e da questi alla Corte dei conti. Il conto, redatto sul mod. 21, presentava uno scostamento: somme riscosse pari ad € 1.551,20 a fronte di versamenti pari a zero. Il Dirigente del Servizio Finanziario comunale ha dichiarato di non poter procedere alla parifica con le scritture dell’ente. Il Comune ha poi confermato che, alla data dell’11/10/2023, l’agente non aveva regolarizzato la posizione debitoria. La questione è stata quindi rimessa alla Sezione ai sensi dell’art. 147, co. 2, del D.Lgs. n. 174/2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura del giudizio di conto e la posizione dell’agente. L’ente locale ha incaricato le strutture ricettive dell’incasso del tributo, ne ha disciplinato le modalità di riversamento con apposito regolamento e ha comunicato alla Sezione l’elenco degli agenti contabili. Il conto è stato predisposto secondo il mod. 21 previsto dall’art. 1, c. 1, lett. z), del D.P.R. 194/1996 ed è sottoscritto dal soggetto che esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura.

La Corte verifica l’assenza, nel periodo considerato, di passaggi di gestione o di discarichi contabili e amministrativi ai sensi dell’art. 233, c. 2, del T.U. 267/2000. Il conto non presenta corrispondenza tra riscosso e versato: a fronte di € 1.551,20 incassati, i riversamenti al Comune risultano pari a zero, con uno scostamento di pari importo.

Dal complessivo esame della documentazione acquisita emerge il mancato riversamento della somma, per il quale non risulta fornita alcuna giustificazione, anche in ragione della contumacia dell’agente contabile. La Corte ne trae la conseguenza che non può procedersi al discarico del conto giudiziale.

Segue la condanna dell’agente al pagamento delle somme non riversate in favore del Comune, oltre a rivalutazione monetaria con decorrenza dall’omesso pagamento e sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulla somma rivalutata maturano gli interessi legali da tale data e sino all’effettivo soddisfo. Sono dovute le sanzioni amministrative previste dalla legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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