Imposta di soggiorno non riversata: condanna dell’agente contabile al pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 38 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile incaricato dall’ente locale della riscossione dell’imposta di soggiorno è tenuto al riversamento delle somme riscosse secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. L’omesso versamento non giustificato integra irregolarità del conto giudiziale e impedisce il discarico dell’agente. Ne consegue la condanna al pagamento delle somme non riversate, oltre rivalutazione monetaria dall’omesso pagamento sino alla pubblicazione della sentenza, interessi legali da tale data fino all’effettivo soddisfo e sanzioni amministrative previste dalla legge. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020, in favore del Comune di Pesaro. L’ente locale aveva incaricato le strutture ricettive dell’incasso del tributo e ne aveva disciplinato le modalità di riversamento con apposito regolamento, comunicando alla Sezione l’elenco degli agenti contabili.

Il conto, redatto sul mod. 21 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. z), del d.P.R. n. 194/1996, evidenziava un’incongruenza tra riscosso e versato: a fronte di € 6.433,20 incassati, i riversamenti al Comune risultavano pari a zero. Il Dirigente del Servizio Finanziario, con determina di parifica, aveva dichiarato di non poter procedere alla parificazione con le scritture contabili dell’ente. Il Magistrato istruttore ha quindi sottoposto la questione alla Sezione ai sensi dell’art. 147, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016, per il mancato discarico e la condanna dell’agente contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la documentazione acquisita e rileva il mancato riversamento, per l’esercizio 2020, della somma di € 6.433,20. La Corte sottolinea che per tale omissione non risulta fornita alcuna giustificazione, anche in ragione della contumacia dell’agente contabile, che non si è costituito in giudizio.

La questione giuridica attiene alla corretta tenuta del conto giudiziale e alla verifica della corrispondenza tra somme riscosse e somme versate. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 233, comma 2, del T.U. n. 267/2000, richiamato per l’assenza di passaggi di gestione e di discarichi contabili e amministrativi: nel caso concreto non risultano intervenuti né trasferimenti di gestione né atti di discarico.

Accertata l’irregolarità, la Corte esclude la possibilità di procedere al discarico e afferma la responsabilità dell’agente contabile per le somme non riversate. La condanna comprende il capitale, la rivalutazione monetaria con decorrenza dall’omesso pagamento fino alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali da tale data sino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio riconosce inoltre l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. Sul piano processuale, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell’art. 31 del c.g.c. Il dispositivo dichiara quindi irregolare il conto giudiziale e condanna l’agente contabile al pagamento della somma accertata in favore del Comune, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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