Pensione privilegiata: doppio calcolo ex art. 67 e onere di trasparenza dell’Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 3 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, il diritto al trattamento più favorevole all’esito della comparazione dei due sistemi di calcolo previsti dall’art. 67, commi II e IV, d.P.R. n. 1092/1973 spetta anche al militare che abbia maturato un’anzianità superiore ai quindici anni, dovendosi applicare il criterio risultato più elevato. L’Inps, quale unico ente responsabile dell’elaborazione del trattamento pensionistico, è tenuto a considerare tutte le voci retributive trasmesse dall’amministrazione di appartenenza mediante il file di interscambio, non potendo addossare al pensionato le conseguenze di eventuali omissioni. La scarsa trasparenza degli atti amministrativi e il comportamento processuale non lineare dell’Istituto, che ha illustrato i criteri di calcolo solo a seguito di plurime ordinanze istruttorie, giustificano la condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Marina Militare dal 1996 al 2017 e congedato per motivi di salute, transitava nei ruoli civili della stessa amministrazione. Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 chiedeva l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della base pensionabile della pensione privilegiata di Tab. A, 7ª categoria, con riconoscimento di tutte le maggiorazioni spettanti, nonché al trattamento più favorevole ex art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 e alla restituzione delle trattenute operate per cumulo con redditi da lavoro.
L’Inps eccepiva il difetto di giurisdizione, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa e, nel merito, l’infondatezza della domanda, sostenendo che gli elementi retributivi sono calcolati dalla procedura S7 sulla base dei flussi telematici inviati dall’ente di appartenenza, sui quali gli operatori non possono intervenire.
La Motivazione della Corte
Con la sentenza parziale n. 86/2023 il giudice contabile affermava la propria giurisdizione, rigettava l’istanza di integrazione del contraddittorio e accertava l’illegittimità delle trattenute per cumulo, condannando l’Inps alla restituzione. Restavano da decidere la spettanza degli emolumenti accessori e la correttezza del doppio criterio di calcolo.
Il Collegio rileva che l’Inps, unico ente responsabile dell’elaborazione della pensione, non aveva dato dimostrazione di aver tenuto conto delle voci retributive risultanti dal modello PA04. Solo con nota del 5 dicembre 2023, dopo più ordinanze istruttorie e l’audizione di un funzionario, l’Istituto ha trasmesso i calcoli, dai quali emergono le componenti considerate: indennità integrativa speciale, indennità operativa, stipendio con maggiorazione del 18%, assegno funzionale, maggiorazione dell’indennità operativa e importo aggiuntivo pensionabile. I benefici di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 risultano inseriti nell’apposita sezione della determina.
Quanto al doppio criterio, l’Inps ha comparato i due sistemi: il comma II dell’art. 67 conduce a un importo di gran lunga superiore rispetto al comma IV, risultando quindi il trattamento più favorevole. Il Collegio accerta pertanto il diritto del ricorrente alla pensione nella maggiore misura determinata all’esito dell’istruttoria, con le singole componenti indicate in motivazione e con decorrenza della liquidazione dalla rata di febbraio 2024, comprensiva di arretrati, interessi e rivalutazione.
La richiesta di CTU viene rigettata, non potendo l’accertamento tecnico supplire all’onere probatorio. Il giudice censura tuttavia la scarsa trasparenza degli atti amministrativi dell’Inps, che ha imposto una gravosa attività istruttoria — ordinanze per chiarimenti, audizione del funzionario, richieste di corretta esecuzione — e ha aggravato la durata del processo, obbligando il ricorrente a una difesa su più udienze. Su tali premesse l’Istituto è condannato alle spese di lite, liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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