Cessazione della materia del contendere per satisfazione del diritto alla pensione definitiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 285 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotti un provvedimento che realizza pienamente l’interesse sostanziale dedotto in causa. Nel giudizio pensionistico ciò si verifica quando l’INPS riliquidi il trattamento definitivo computando i periodi contributivi riconosciuti e liquidi gli accessori, così conseguendo il richiedente il bene giuridico preteso. La declaratoria non presuppone una pronuncia di accertamento sul merito, ma la verifica dell’effetto satisfattivo intervenuto. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della provvisorietà del trattamento pensionistico iniziale e dell’accoglimento delle pretese nella liquidazione definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente, già Assistente Capo della Polizia di Stato alle dipendenze del Ministero dell’Interno fino al collocamento in quiescenza per limiti di età, aveva ottenuto nel 2020 la liquidazione della pensione ordinaria in via provvisoria. Rilevata l’assenza di alcuni periodi lavorativi dal prospetto contributivo, presentava istanza nel maggio 2022 e l’INPS riconosceva la contribuzione oggetto di ricongiunzione, inserendola però nell’estratto conto solo dopo la liquidazione provvisoria.

Alla data di notifica del ricorso l’Istituto non aveva ancora provveduto al calcolo della pensione definitiva. Il ricorrente chiedeva quindi la liquidazione definitiva del trattamento, con il computo dei periodi da ricongiungere, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la richiesta di liquidazione della pensione definitiva, comprensiva dei periodi contributivi inizialmente non considerati e poi riconosciuti a seguito dell’accredito della contribuzione oggetto di ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979.

Costituendosi, l’INPS ha attestato che il trattamento è stato riliquidato con effetto dalla decorrenza originaria, in seguito all’accredito della contribuzione, e che gli interessi legali sono stati liquidati dal 20.10.2023 al 31.05.2024, mentre quelli dal 01.12.2019 al 19.10.2023 sarebbero stati corrisposti con il rateo di luglio 2024. Il provvedimento satisfattivo risulta emesso e versato in atti.

Su questa base la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, in ragione della riliquidazione nei termini indicati, dell’adozione del provvedimento satisfattivo e del correlato pagamento, dunque del conseguimento del bene giuridico richiesto.

Quanto alle spese, il Giudice le compensa in ragione della provvisorietà della pensione e dell’accoglimento delle pretese nella liquidazione definitiva, con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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