Rito abbreviato contabile e spese a carico del convenuto per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 90 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il collegio, accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma determinata con il decreto di ammissione, definisce il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. La sentenza così pronunciata è espressamente non impugnabile in primo grado. Le spese di giudizio sono poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, che trova fondamento nell’evidenza della colpevolezza desumibile dagli atti e nell’assenza di motivi di compensazione. La funzione deflattiva del rito non esclude dunque la regolazione delle spese secondo l’esito sostanziale della vicenda.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine in favore dell’ente sanitario, quantificato in euro 14.000,00 e euro 2.600,00. I convenuti si sono costituiti e hanno formulato istanza di definizione abbreviata del giudizio di responsabilità, offrendo il pagamento di euro 4.200,00 e euro 780,00.

La Procura regionale ha espresso parere favorevole sia sull’an sia sul quantum. Con decreto n. 9 del 6 marzo 2024 la Sezione ha accolto le istanze e ha fissato il termine di trenta giorni per il versamento, rinviando il giudizio all’udienza camerale dell’8 maggio 2024 per l’acquisizione della prova dei pagamenti.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama la disciplina dell’art. 130 c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativo al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La richiesta del convenuto è subordinata al previo e concorde parere del pubblico ministero e va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, per una somma non superiore al 50 per cento della pretesa azionata in citazione.

Il collegio ricorda che il decreto in camera di consiglio, emesso sentite le parti, delibera sulla richiesta motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, fissando l’udienza nella quale accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.

Nel caso concreto, l’ammissione al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto. Il collegio ha pertanto preso atto dei pagamenti effettuati e introitati dall’ente danneggiato e ha dichiarato la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

Quanto alle spese, liquidate in euro 122,20 in favore dello Stato e poste a carico dei convenuti in solido fra loro, il collegio applica il principio della soccombenza virtuale. Dalla lettura degli atti emerge evidenza della loro colpevolezza e non risultano dedotti, né sussistenti, validi motivi per disporre la compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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