Inconfigurabile obbligo di resa del conto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 145 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione oggetto del giudizio non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia. Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, modellato sul d.P.R. n. 194/1996, presuppone il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile e gli atti vanno restituiti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esonera dalla statuizione sulle spese.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un ente locale per l’esercizio finanziario 2021, con riferimento al periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2021. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, è stato depositato nel giugno 2022 e iscritto al conto n. 175177/21.
La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale in relazione al tipo di gestione rappresentata nel prospetto contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, vale a dire il modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
Il Collegio rileva tuttavia che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. È questo il presupposto sostanziale che fonda l’obbligo di resa del conto del consegnatario.
La conclusione della Procura regionale viene condivisa e confortata dalla pacifica giurisprudenza contabile richiamata nella pronuncia: in particolare la Sez. Piemonte n. 217/2018, la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013. Da tale orientamento costante emerge che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Trattandosi di pronuncia in rito, la Sezione nulla dispone sulle spese, applicando il principio della soccombenza meramente formale.
Il Collegio ravvisa infine gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, disponendo che la Segreteria apponga l’annotazione prevista al comma 3 della medesima norma nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Nota della Redazione
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