Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile del gestore alberghiero (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 30 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che omette di riscuotere e di riversare al Comune l’imposta di soggiorno, dovuta dagli ospiti, assume la funzione di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Le somme versate dagli ospiti a titolo di imposta costituiscono, fin dal momento della consegna, numerario pubblico e entrano nel patrimonio dell’ente locale. Le modifiche introdotte dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, che hanno depenalizzato la condotta e qualificato il gestore come responsabile d’imposta, non mutano la sua responsabilità contabile. Sussiste quindi la giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia e la responsabilità solidale tra la società gestrice e il suo legale rappresentante.

Il Fatto

Il Procuratore regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha citato in giudizio una società in liquidazione, gestrice di un albergo in Marina di Ravenna, e il suo socio accomandatario e legale rappresentante. La contestazione riguardava l’omessa riscossione e il mancato riversamento al Comune di Ravenna dell’imposta di soggiorno relativa al terzo e quarto trimestre del 2014 e al primo, secondo e terzo trimestre del 2015, oltre all’omessa presentazione delle dichiarazioni trimestrali.

Dopo una segnalazione interna, gli accertamenti, delegati alla Guardia di Finanza, hanno quantificato il danno in euro 7.766,00. Nonostante gli atti di intimazione e l’ingiunzione di pagamento notificati dalla concessionaria del servizio di riscossione, la somma non è stata versata. La Procura ha quindi notificato l’invito a dedurre e, non ritenute sufficienti le deduzioni, ha citato i convenuti, rimasti contumaci.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti, ai quali la citazione era stata regolarmente notificata a mezzo PEC. Ha invece respinto l’orientamento secondo cui la costituzione in sede di deduzioni del solo legale rappresentante avrebbe potuto estendersi alla società.

Nel delineare la giurisdizione, il Collegio ha esaminato l’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180 del d.l. n. 34/2020. La novella qualifica il gestore come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sugli ospiti, e sanziona l’omessa o infedele dichiarazione e l’omesso versamento. Prima della riforma, la giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte dei conti riconosceva la posizione di agente contabile in capo al gestore.

La Sezione ha ritenuto che il nuovo quadro normativo non incida sulla responsabilità contabile. Il cliente è il soggetto passivo dell’imposta, ma il gestore deve incassare la tassa di soggiorno, accantonarla e versarla al Comune. Le somme riscosse restano numerario pubblico, con la conseguenza che il gestore è legato all’ente locale da un rapporto di servizio scrutinabile davanti al giudice contabile.

Il Collegio ha richiamato le Sezioni Unite n. 13330/2010 e n. 14891/2010 della Corte di cassazione e la sentenza delle Sezioni riunite n. 22/2016/QM, che ha confermato l’obbligo di riversamento e la qualifica di agente contabile. Ha inoltre richiamato la pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 286/2020.

Nel merito, la domanda è stata accolta. A fronte di una contestazione specifica e circostanziata, i convenuti non hanno fornito alcuna prova contraria. La Corte ha affermato la solidarietà passiva tra società e legale rappresentante, in forza del rapporto di immedesimazione organica, richiamando gli artt. 2462 e 2476, commi 6 e 7, cod. civ. La responsabilità amministrativo-contabile della società si affianca, senza escluderla, a quella di chi ha agito in nome e per conto della stessa. Le spese di giudizio, liquidate in euro 64,00, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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