Inabilità lavorativa e assoluta impossibilità: requisito più severo dell’invalidità civile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 346 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 presuppone l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione è nozione obiettivamente diversa e più restrittiva sia dall’inabilità a proficuo lavoro di cui all’art. 39 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, sia dall’invalidità civile e dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Il requisito sanitario richiede un quid pluris: non si esaurisce nella riduzione della capacità lavorativa né nella difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro. Ai fini del riconoscimento è dirimente l’accertamento medico-legale sul momento della domanda amministrativa, non rilevando il successivo miglioramento delle condizioni cliniche. Il giudice contabile può disporre apposito parere alla Commissione Medico Legale.
Il Fatto
La ricorrente, ausiliaria sociosanitaria presso un presidio ospedaliero, aveva presentato in data 18 gennaio 2023 istanza di pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, per infermità non dipendenti da causa di servizio. Sottoposta a visita presso la Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici, la stessa aveva espresso giudizio negativo, escludendo l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La ricorrente ha impugnato il verbale, lamentando la contraddittorietà del giudizio rispetto al riconoscimento, intervenuto solo due mesi prima da altra commissione del medesimo Istituto, dell’invalidità civile al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, evidenziando il carattere vincolante dell’accertamento medico dell’organo di verifica.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto precisato che i requisiti contributivo e di cessazione dal servizio risultano pacifici, mentre oggetto di controversia è il requisito sanitario. La questione giuridica centrale concerne la distinzione tra la condizione di inabilità a proficuo lavoro e quella di inabilità a qualsiasi attività lavorativa.
Sul punto la Corte ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui la prima nozione è obiettivamente diversa dalla seconda. Ha poi valorizzato il principio affermato dalla Cass. Sez. lav. n. 8678 del 2018, secondo cui il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa è più restrittivo di quello già previsto dall’art. 39 d.P.R. n. 818/1957, che considerava inabili le persone nella impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
La Corte ha ribadito che la inabilità a qualsiasi attività lavorativa può coesistere con il riconoscimento dello stato di inválido civile e con l’inidoneità a proficuo lavoro, ma non si esaurisce in essi, richiedendo un quid pluris. Ha richiamato, in particolare, la Cass. Sez. lav. n. 9946 del 2014, secondo cui il criterio oggettivo della norma esclude che si debba verificare il possibile impiego delle energie lavorative residue, e la Cass. Sez. lav. n. 17159 del 2011, che ha escluso la rilevanza dei fattori socioeconomici legati al mercato del lavoro.
Determinante è risultato il parere della Commissione Medico Legale, che ha ricostruito il quadro clinico della ricorrente: alla data della domanda la stessa presentava esiti di intervento chirurgico, aveva terminato i cicli di chemioterapia ed era affetta da ipertensione compensata e disturbo ansioso depressivo in trattamento. Il CML ha concluso che le patologie, pur determinando uno stato di invalidità, non producevano un azzeramento assoluto delle capacità lavorative. Il giudice ha condiviso tali conclusioni, non contestate dalle parti, e ha respinto il ricorso per mancanza del requisito sanitario, compensando integralmente le spese.
Nota della Redazione
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