Permessi ex art. 33 L. 104/1992 e prova dell’assistenza prestata (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contabile per indebita percezione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, l’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la prova certa che nelle giornate di permesso il dipendente non abbia prestato assistenza al familiare disabile. Le dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini penali, ove contraddittorie e smentite da ulteriori emergenze, non assurgono a prova sufficiente del danno erariale. La condanna resta pertanto limitata alle giornate di assenza riconosciute come non assistenziali dallo stesso convenuto e comprovate da riscontri oggettivi.
Il Fatto
La Procura contabile ha citato in giudizio una dipendente di un Comune, contestandole di aver usufruito indebitamente di n. 100 giornate di assenza retribuita ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, nel periodo tra il 30 agosto 2019 e il 29 ottobre 2021, per assistere i genitori invalidi al 100%. La retribuzione indebitamente percepita è stata quantificata in euro 5.125,00.
La contestazione si fondava sulle indagini della Guardia di finanza svolte nell’ambito di un procedimento penale per truffa aggravata continuata a carico della stessa dipendente, e in particolare sulle dichiarazioni accusatorie rese da un fratello e sui tabulati telefonici relativi a tre giornate. La convenuta ha riconosciuto l’indebita fruizione delle sole tre giornate documentate dai tabulati, contestando le restanti 97 e chiedendo l’acquisizione dei tabulati completi e la prova testimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambe le istanze istruttorie della difesa — l’acquisizione dei tabulati telefonici riferiti alle 97 giornate e l’ammissione della prova testimoniale — reputandole irrilevanti, stante l’insufficienza degli elementi probatori forniti dall’accusa e il conseguente esito del giudizio.
Nel merito, la domanda risarcitoria trova accoglimento solo per le tre giornate in cui la convenuta ha ammesso di non aver prestato assistenza, come confermato dai tabulati che ne attestano la presenza in località turistiche lontane dalla residenza dei genitori. Il danno patrimoniale corrispondente è liquidato in euro 153,75, oltre rivalutazione monetaria dalla notizia di danno e interessi legali dal deposito.
Quanto alle restanti 97 giornate, la Corte esclude che sia raggiunta la prova della illecita percezione. Le dichiarazioni del fratello del 24.03.2021, che escludono ogni assistenza dal gennaio 2018, risultano contraddittorie rispetto a quanto egli stesso ha riconosciuto nella medesima occasione, avendo ammesso che la sorella si occupava dell’igiene personale del padre una o due volte al mese.
Tali affermazioni sono poi smentite dalle successive dichiarazioni scritte, rese dallo stesso fratello e da un altro fratello, il quale ha riferito che la convenuta presta assistenza ai genitori nelle giornate del venerdì. Assume rilievo, ai fini dell’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie, anche il riconosciuto clima di cattivi rapporti tra i fratelli.
La Corte ritiene inoltre poco verosimile che la convenuta abbia cessato improvvisamente ogni assistenza dal gennaio 2018, dopo essersene occupata in via esclusiva. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 186,47.
Nota della Redazione
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