Imposta di soggiorno non riversata: condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 185 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, l’agente contabile che riscuote l’imposta di soggiorno e non la riversa all’ente impositore è tenuto alla restituzione della somma riscossa e non versata, oltre agli interessi legali dalla debenza al soddisfo. La irregolarità del conto discende sia dal profilo formale, per la mancanza del visto di regolarità e la presenza di determine di non parificazione, sia dal profilo sostanziale, per il mancato riversamento in tesoreria. L’istanza di rateazione presentata dal contabile e non eseguita costituisce condotta implicitamente confermativa dell’an e del quantum del debito. In tema di notificazioni alla persona giuridica, ex art. 145 cod. proc. civ., è applicabile l’art. 46, comma 2, cod. civ.: se la sede legale differisce da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede quest’ultima.

Il Fatto

La relazione di irregolarità ha rimesso all’esame del Collegio sei conti giudiziali, depositati nel 2024 dall’agente contabile, legale rappresentante di una società con sede a Lipari. I conti riguardano le imposte di soggiorno riscosse per gli esercizi dal 2017 al 2022 nell’ambito della gestione di una struttura ricettiva di Milazzo.

Tutti i conti risultano privi del visto di regolarità e corredati da determine di non parificazione del responsabile dell’area finanziaria del Comune. L’agente contabile avrebbe riscosso anno per anno le somme dovute dagli ospiti senza mai riversarle all’ente impositore. La Procura erariale si è associata alle richieste del relatore. Nessuno è comparso per l’agente contabile né per l’Amministrazione comunale.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte esamina la regolarità delle notificazioni dei decreti presidenziali e della relazione di irregolarità. Le notifiche non sono state eseguite ex art. 145 cod. proc. civ. presso la sede legale della società né alla residenza della persona fisica che la rappresenta, ma presso la “sede lavorativa”, cioè la struttura ricettiva gestita dalla società, che ne costituisce la sede effettiva.

Il Collegio richiama il principio della Corte di cassazione secondo cui, in tema di notificazione alle persone giuridiche, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest’ultima, gravando sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che si tratta del luogo di concreto svolgimento dell’attività amministrativa e di direzione dell’ente. Nel caso di specie la struttura ricettiva è costantemente gestita nel corso degli anni: le notifiche sono pertanto valide.

Nel merito, sotto l’aspetto formale, nessuno dei conti può essere dichiarato regolare, perché tutti sono sprovvisti del visto di regolarità e assistiti da determine di non parificazione. Sotto il profilo sostanziale, è documentalmente provato che l’agente contabile ha riscosso le somme a titolo di imposta di soggiorno senza mai riversarle all’ente impositore.

A conferma dell’impostazione accusatoria, la Corte valorizza la istanza di rateazione presentata dalla società, che avalla implicitamente l’an e il quantum del debito pendente. All’istanza non è stato dato seguito dopo che il Comune aveva richiesto la presentazione di una cauzione, essendo il debito superiore a diecimila euro e le rate superiori a dodici.

I conti vanno dunque dichiarati irregolari, con addebito all’agente contabile della somma riscossa e non riversata di euro 34.712,00, oltre agli interessi legali dalla debenza al soddisfo. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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