Pensione privilegiata esclusa al dipendente cessato per limiti di età (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 141 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pensione diretta di privilegio del dipendente pubblico presuppone che la cessazione dal servizio sia stata determinata dalle infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, e non già una mera attitudine delle stesse a ledere l’integrità fisica. In virtù del combinato disposto dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, e dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, l’istituto è abrogato per il personale pubblico con decorrenza dal 6 dicembre 2011, con salvezza dei soli comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La norma transitoria che fa salvi i procedimenti in corso opera esclusivamente per le cessazioni dal lavoro intervenute entro il 6 dicembre 2011. Il dipendente cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età può pertanto conseguire la sola pensione ordinaria diretta di vecchiaia.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del comparto sicurezza con mansioni svolte dal dicembre 1986, ha lamentato di soffrire di varie patologie e in data 25 ottobre 2019 ha presentato istanza di pensione diretta di privilegio. L’amministrazione ha respinto l’istanza, sul presupposto che la pensione di privilegio fosse ormai abrogata per il personale pubblico a decorrere dal 6 dicembre 2001.

Secondo la prospettazione di parte, il diniego sarebbe illegittimo perché il richiedente appartiene al comparto sicurezza e perché, trattandosi di cause di servizio pregresse al 2011, era ed è legittimato a presentare la relativa istanza. La parte ha quindi chiesto l’accertamento del diritto alla pensione diretta di privilegio dalla data della domanda. L’amministrazione ha chiesto il rigetto per insussistenza dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, che ha abrogato con decorrenza dal 6 dicembre 2011 la pensione di privilegio per tutto il personale pubblico, facendo eccezione per quello appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Il Collegio esamina poi la norma transitoria contenuta nella medesima disposizione, che fa salvi i procedimenti in corso alla data di presentazione della domanda. La stessa circolare invocata da controparte, muovendo dal presupposto che la fruizione del trattamento di privilegio implichi la cessazione del rapporto di lavoro, ha chiarito che la disciplina transitoria si applica solo ai procedimenti relativi alle cessazioni avvenute entro il 6 dicembre 2011.

Il passaggio decisivo attiene all’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata del dipendente civile dello Stato non basta il riconoscimento della causa di servizio delle infermità o lesioni contratte, ma occorre che tali infermità o lesioni abbiano reso il dipendente inabile al servizio. La cessazione dal servizio deve cioè essere stata cagionata proprio da quelle infermità o lesioni.

Nel caso concreto la pretesa è infondata: la cessazione dal servizio del ricorrente non è stata determinata da inabilità contratta per causa di servizio, ma è avvenuta per raggiungimento dei limiti di età. Ne consegue che spetta soltanto la pensione ordinaria diretta di vecchiaia, riconosciuta a decorrere dal 1° ottobre 2018. Le infermità lamentate non hanno inciso sulla cessazione del rapporto, intervenuta per raggiunti limiti di età a prescindere dalle patologie.

La Corte rileva inoltre che l’istanza è stata presentata solo il 25 ottobre 2019: non si tratta dunque di procedimento pendente al 6 dicembre 2011, ed è comunque relativa a cessazione dal servizio avvenuta circa otto anni dopo. La giurisprudenza consolidata, di legittimità e amministrativa, conferma che la pensione privilegiata spetta esclusivamente per le cessazioni per causa di servizio avvenute entro il 6 dicembre 2011, salve le eccezioni per i procedimenti in corso e per il personale dei comparti di sicurezza. Sono pertanto inammissibili le istanze presentate dopo il 6 dicembre 2011 per fatti successivi o relative a rapporti cessati dopo tale data. La Corte costituzionale, con sentenza n. 20/2018, ha ritenuto la disciplina costituzionalmente legittima e non discriminatoria, trattandosi di scelta ragionevole del legislatore. Il ricorso è quindi rigettato per insussistenza dei requisiti di legge, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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