Contribuzione figurativa inapplicabile alla pensione di inabilità assoluta (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 63 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, il requisito contributivo dei cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la domanda, è soggetto a una decadenza in funzione acceleratoria, che impone la proposizione della domanda in prossimità della cessazione dal servizio. La contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente: essa è utile ai soli fini del conseguimento del diritto e dell’anzianità contributiva di chi ne sarebbe privo, non della misura della pensione, e non è invocabile da chi, al momento della domanda, non possieda la certificazione del requisito sanitario e abbia comunque titolo alla pensione ordinaria di inabilità ex legge n. 222/1984.
Il Fatto
La ricorrente, già dichiarata invalida civile ex legge n. 381/1970, è stata impiegata presso un’Università e, in costanza di servizio, è stata sottoposta a verbale della Commissione medica di verifica, che ne ha certificato l’inidoneità permanente e assoluta al servizio e l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con previsione di revisione dopo due anni.
Cessata dal servizio, la ricorrente ha presentato domanda di pensione di inabilità assoluta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. L’INPS ha respinto la domanda per difetto del requisito contributivo. Ha poi accolto una successiva domanda di pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 2, legge n. 222/1984, con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione dal servizio. La ricorrente agisce ora per il riconoscimento della pensione di inabilità assoluta, sostenendo che al fine di integrare il requisito contributivo vada computato anche il servizio figurativo ex art. 3, legge n. 380/2000.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il Giudice rileva che la ricorrente, cessata dal servizio, ha presentato la domanda di pensione per cui è causa soltanto in un momento successivo, incorrendo in quella che è, in sostanza, una decadenza in funzione acceleratoria. Per quel tipo di prestazione, la domanda non può essere proposta a troppa distanza dalla cessazione dell’attività lavorativa.
Nel quinquennio antecedente la domanda devono essere accreditati almeno tre anni di contribuzione dei cinque necessari, come previsto dall’art. 2 del d.m. 8 maggio 1997, n. 187, regolamento applicativo dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. La ricorrente non integra tale requisito.
Non trovano applicazione, in questo quadro, le norme sulla contribuzione figurativa previste dall’art. 80, legge n. 388/2000. Il Giudice ne condivide la lettura dell’INPS: la disposizione ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente, ai previsti fini del conseguimento del diritto per chi ne sarebbe privo, non della misura della pensione. La ratio della norma è di consentire o agevolare il collocamento a riposo e il pensionamento dei soggetti affetti da disabilità fisiche, costretti a lasciare anticipatamente il lavoro, non di concedere maggiorazioni di ordine economico o altre agevolazioni.
La ricorrente non rientra in tale novero. A prescindere dal rilievo che, al momento della domanda, ella non possedeva la certificazione del requisito sanitario ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, ella aveva tutti i requisiti per accedere alla pensione ordinaria di inabilità ex legge n. 222/1984, che le è stata effettivamente attribuita a decorrere dalla cessazione dal servizio. Il ricorso è dunque rigettato e le spese di lite sono compensate in considerazione della natura e della peculiarità del giudizio.
Nota della Redazione
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