Assoluzione del referente aziendale per la mancata riscossione dei tributi locali (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 149 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale derivante dalla prescrizione dei tributi locali per nullità delle notifiche, la responsabilità non può essere imputata al referente aziendale della società appaltatrice del servizio di supporto alla riscossione in forza della mera posizione ricoperta. Il rapporto contrattuale di appalto, che non prevede alcuna delega della funzione impositiva né maneggio di denaro pubblico, mantiene la titolarità della riscossione in capo all’ufficio tributi comunale. La colpa grave deve essere allegata e provata in concreto, mediante la rappresentazione della deviazione della condotta rispetto a un modello comportamentale imposto dal ruolo, non essendo sufficiente il richiamo generico al profilo organizzativo.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente di una società appaltatrice del servizio di supporto alla riscossione dei tributi locali di un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in 31.560,10 euro, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’ente locale.

La pretesa si fondava sulla mancata riscossione di Tari e Tarsu per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, emersa nell’ambito di una ricognizione dei residui attivi e segnalata da articoli di stampa e da una deliberazione della Sezione regionale di controllo. La Procura ha rimodulato la richiesta in corso di causa, contestando al convenuto una condotta gravemente colposa quale referente della società. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e contestato nel merito ogni addebito, rivendicando il ruolo di mero coordinatore-organizzatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice contrattuale. Il contratto di appalto affidava alla società attività di supporto alla riscossione spontanea e di accertamento, nonché la fornitura e gestione di un software. La società non poteva incassare direttamente i tributi e non era tenuta al conto giudiziale, non essendovi maneggio di denaro pubblico.

Da ciò deriva che il rapporto non integrava né una concessione né una delega della funzione impositiva, rimasta nella piena titolarità e responsabilità dell’ufficio tributi comunale. L’appaltatore operava sotto la supervisione e il controllo dell’ente, con compiti di affiancamento della struttura comunale.

Quanto alla posizione del convenuto, la Corte esclude che il suo ruolo potesse comprendere il controllo delle singole operazioni di notifica. Il ruolo dirigenziale si sostanzia nella funzione organizzativa e gestionale del personale e non si traduce nella verifica delle notifiche effettuate dai messi. Le stesse erano sottoscritte dai messi e da personale del Comune.

La perdita patrimoniale va ricondotta prioritariamente alla posizione dei messi notificatori, non evocati in giudizio. Non spettava al convenuto assicurare la qualificazione del personale, avvenuta mediante corso di formazione ed esame finale. Il richiamo all’art. 8, comma 3, del contratto è inidoneo: manca prova della designazione formale del convenuto e, in ogni caso, il ruolo di interfaccia non comprende la vigilanza sui messi.

La Corte rileva infine che la Procura ha fondato l’imputazione sulla mera posizione del convenuto, senza provare la colpa grave mediante la rappresentazione della deviazione concreta rispetto al modello comportamentale imposto. Il convenuto viene pertanto assolto, con liquidazione dei compensi professionali in favore della parte danneggiata ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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