Aliquote di rendimento dei sottufficiali dell’Esercito: prevalenza del coefficiente generale dell’1,8% (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 18 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della misura della pensione del personale militare con limite di età ordinamentale per la cessazione dal servizio fissato a 60 anni, l’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995 va interpretato nel senso che il confronto con l’aliquota del 2% prevista dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 deve essere operato con il coefficiente generale dell’1,8% di cui all’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, e non con i regimi differenziati previsti per le singole categorie dai commi successivi dello stesso articolo. L’art. 1867 cod. ord. mil., richiamando l’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, impone di applicare al periodo successivo al 31 dicembre 1997 un’aliquota uniforme per tutto il personale militare, in coerenza con il principio di armonizzazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari sancito dall’art. 1839 cod. ord. mil.. È pertanto infondata la pretesa del sottufficiale dell’Esercito di applicare, per gli anni dal 1998 al 2011, le percentuali scalari della tabella 1-B annessa al d.P.R. n. 1092/1973 richiamata dall’art. 54, comma 4.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella categoria della riserva dal 15 marzo 2016, è titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata dall’Inps. Il trattamento è stato calcolato con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo per il periodo successivo.

Il pensionato ha chiesto la riliquidazione della pensione, lamentando la determinazione in misura inferiore al dovuto sotto due profili. Il primo concerneva l’aliquota di rendimento: l’Inps aveva applicato l’1,8% per tutti gli anni dal 1998 al 2011, mentre il ricorrente rivendicava l’applicazione delle percentuali differenziate previste per i sottufficiali dall’art. 54, comma 4, e dalla tabella 1-B del d.P.R. n. 1092/1973. Il secondo profilo riguardava la mancata applicazione degli aumenti stipendiali disposti dal d.P.R. n. 40/2018 per il triennio 2016/2018. Dopo la diffida inviata via p.e.c. e rimasta senza riscontro da parte dell’Inps, il ricorrente ha adito la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto disatteso le eccezioni di carenza di legittimazione passiva. La distinzione tra ordinatore primario di spesa, ossia l’amministrazione militare datrice di lavoro, e ordinatore secondario, ossia l’Inps, attiene ai soli rapporti interni e non assume rilevanza esterna. Entrambi concorrono, in fasi diverse, al procedimento di attribuzione della pensione, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

È stata invece accolta l’eccezione di prescrizione dei ratei maturati nel periodo anteriore al 7 marzo 2019. La diffida notificata via p.e.c. il 7 marzo 2024 integra un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione, senza che sia necessario indicare l’esatto ammontare del credito. Ciò nonostante, la pretesa relativa ai ratei anteriori al quinquennio non è accoglibile, trattandosi di diritti di credito ormai estinti.

Nel merito, il ricorrente sosteneva che l’art. 1867 cod. ord. mil. imponesse un confronto caso per caso, per ciascuna categoria, tra la soglia del 2% ex art. 17 della legge n. 724/1994 e le aliquote della tabella 1-B. Il giudice ha respinto tale lettura, richiamando la giurisprudenza contabile prevalente (Sez. Friuli Venezia Giulia n. 225/2021, Sez. Liguria n. 38/2023, Sez. Puglia n. 46/2023, Sez. Lombardia n. 110/2024).

Il percorso argomentativo valorizza l’art. 1839 cod. ord. mil., che àncora il trattamento pensionistico del personale militare alle disposizioni stabilite per i dipendenti civili dello Stato. In questa prospettiva, l’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995 deve essere interpretato confrontando il 2% con l’1,8% previsto in via generale dall’art. 54, comma 2, e non con i regimi differenziati dei commi successivi. Il computo si allinea così con quello dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile.

Il giudice ravvisa inoltre una incoerenza logica interna alla tesi del ricorrente: la tabella 1-B nulla prevede per i sottufficiali con limite di età di 60 anni, sicché l’aliquota per gli anni dal 2008 al 2011 rimarrebbe indeterminata, in contrasto con la portata dell’art. 1867, che disciplina le aliquote di rendimento di tutto il personale militare senza ammettere lacune normative. Il primo motivo è pertanto respinto.

Quanto al secondo motivo, il giudizio è stato rinviato all’udienza del 20 marzo 2025, con ordine all’Inps di procedere alla riliquidazione dopo la trasmissione dei dati da parte del Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito mediante procedura S 7 web.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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