Giurisdizione contabile sull’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 86 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’omesso riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa dal gestore di struttura ricettiva, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore quale responsabile dell’imposta. Tra il gestore e l’ente locale si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, avulso da quello tributario ancorché a esso funzionalizzato. Il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione, con onere liberatorio a carico del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il legale rappresentante e amministratore unico di una società a responsabilità limitata semplice, nonché la stessa società, per il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno incassata dalla struttura ricettiva gestita, riferita al terzo trimestre 2022 e pari a 925,00 euro. La dichiarazione trimestrale era stata regolarmente presentata.
Il procedimento trae origine da una segnalazione del Comune, che aveva denunciato il mancato versamento. A seguito dell’invito a dedurre, i convenuti non hanno depositato deduzioni difensive né richiesto l’audizione personale, e non si sono costituiti in giudizio, risultando contumaci.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la regolarità del contraddittorio, in ragione della regolarità delle notifiche dell’atto di citazione eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. quanto alla persona fisica e mediante PEC quanto alla società, e ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti.
Nel merito della giurisdizione, la Sezione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, ribadendo la giurisdizione contabile sull’albergatore tenuto a versare l’imposta di soggiorno anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta. Nello stesso senso ha richiamato la posizione consolidata delle Sezioni d’appello di questa Corte.
La Corte ha poi fondato la sussistenza del rapporto di servizio sulla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, ordinanza n. 19654/18, secondo cui i regolamenti comunali affidano al gestore attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio ha precisato che il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata: la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione. I convenuti, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione del riversamento.
La Corte ha ravvisato l’elemento psicologico del dolo, inteso come intenzionalità della violazione dell’obbligo di riversamento, desunto dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche, indice di conoscenza dei pertinenti obblighi. Ha quindi confermato la quantificazione del danno in 925,00 euro, pari all’imposta di soggiorno non riversata, esclusi interessi e sanzioni. I convenuti sono stati condannati in solido al pagamento in favore del Comune, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT e interessi legali fino al soddisfo, con spese di giudizio liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
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