Riversamento compensi extra-istituzionali dei docenti a tempo pieno solo per incarichi autorizzati (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 118 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incarichi extra-istituzionali dei docenti universitari, l’obbligo di riversamento dei compensi percepiti senza autorizzazione, previsto dall’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, opera esclusivamente per gli incarichi relativamente incompatibili, in astratto autorizzabili e in concreto svolti in assenza di autorizzazione. Per le attività radicalmente incompatibili con il regime di tempo pieno la pretesa contabile non può invece limitarsi al mero compenso, dovendo la Procura provare il danno erariale in senso ontologico, con indizi gravi, precisi e concordanti. La declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla scoperta del fatto dannoso solo in presenza di occultamento doloso; la mera trasmissione di comunicazioni all’amministrazione di appartenenza integra la conoscenza del fatto e non consente l’invocazione dell’occultamento.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un docente universitario del Politecnico di Bari, chiedendo la condanna al pagamento di 888.771,77 euro, oltre accessori, per il danno conseguente al mancato riversamento dei compensipercepiti dal 2010 in poi per incarichi extra-istituzionali svolti in asserita violazione delle norme sul cumulo di impieghi.
La vicenda trae origine da una comunicazione dell’Ateneo del 21 ottobre 2020, seguita da attività investigative della Guardia di Finanza su più periodi. Dopo l’invito a dedurre, la Procura ha rettificato la pretesa, stralciando un incarico privo di profili di illiceità. Il convenuto ha eccepito la prescrizione e l’assenza di occultamento doloso, contestando nel merito ogni singolo incarico e la quantificazione al lordo degli oneri. In via subordinata ha chiesto la riduzione a 57.429,63 euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, muovendo dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 6, comma 9, della legge n. 240/2010, che sancisce l’incompatibilità dell’attività libero-professionale con il regime di tempo pieno, salvo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e dalla norma interpretativa di cui all’art. 2-ter del D.L. n. 44/2023.
Sul piano sistematico la Corte distingue tre categorie di attività: quelle assolutamente incompatibili, quelle relativamente incompatibili soggette ad autorizzazione e quelle liberamente espletabili soggette a mera comunicazione. Per i docenti a tempo definito, invece, lo svolgimento di attività libero-professionali ed extra-istituzionali è del tutto liberalizzato.
La Corte aderisce alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2025, resa proprio su un caso di docente universitario: l’obbligo di riversamento ex art. 53, comma 7-bis, T.U.P.I. riguarda le sole situazioni di incompatibilità relativa, mentre per le attività radicalmente incompatibili il danno non può coincidere col compenso percepito e deve essere provato dalla Procura con indizi gravi, precisi e concordanti.
Quanto alla prescrizione, il Collegio rileva che le condotte abbracciano il periodo 2010-2018 e che il primo atto interruttivo è costituito dalla messa in mora del Politecnico del 22 gennaio 2024. La prescrizione è accolta per gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni dei quali risulti provata la conoscenza anteriore al quinquennio: il Provveditorato alle OO.PP., gli Uffici della Corte dei conti di Bari, il Centro polifunzionale della Polizia di Stato e il Comune di Bari. Le comunicazioni inviate all’Ateneo integrano la piena conoscenza del fatto, consentendo ogni approfondimento.
Nel merito la Corte accerta la responsabilità limitatamente agli incarichi soggetti ad autorizzazione e non prescritti, per 27.699,78 euro. Gli incarichi soggetti a mera comunicazione non comportano alcuna sanzione patrimoniale. Per le attività libero-professionali svolte in regime di tempo pieno, qualificate come continuative, è esclusa la responsabilità per difetto di prova del danno. Il Collegio dichiara inoltre contra legem, per violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost., la clausola regolamentare che estende il riversamento agli incarichi radicalmente incompatibili. La quantificazione è confermata al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, in coerenza con le Sezioni Riunite n. 13/2021/QM.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.