Perdita del grado prevale sul congedo per infermità e sul trattamento pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 223 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime di cui all’art. 2204 cod. ord. mil. e all’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66/2010, la pendenza di un procedimento penale o disciplinare non impedisce la cessazione dal servizio per altra causa, ma se dopo di essa sopravviene la perdita del grado per rimozione la cessazione è retroattivamente ricondotta a tale titolo. Ne segue che il trattamento pensionistico fondato sulla originaria causa di infermità viene travolto, senza che possa invocarsi alcun diritto all’immodificabilità del trattamento né una lesione del principio di affidamento. La prevalenza della cessazione per perdita del grado su quella già verificatasi per congedo assoluto per infermità opera ex lege, a prescindere dalla genesi penale o disciplinare della sanzione e dall’eventuale eliminazione dell’inciso normativo sulle conseguenze pensionistiche, che resta priva di rilievo.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, era collocato in congedo assoluto per infermità con decorrenza dal 23 aprile 2024 e, su quella base, aveva ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico ordinario, avendo maturato i necessari contributi previdenziali. Alla data del collocamento in quiescenza pendeva però a suo carico un procedimento penale, concluso con sentenza definitiva della Corte di cassazione, e un procedimento disciplinare di stato.

All’esito di quest’ultimo era irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione. L’amministrazione, di conseguenza, sospendeva il trattamento pensionistico già concesso. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti per sentir accertare il proprio diritto a percepire, dal 23 aprile 2024, il trattamento illegittimamente sospeso, con ratei non prescritti, interessi di mora e rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda gli effetti, sul trattamento di quiescenza, della sopravvenuta perdita del grado rispetto a una cessazione dal servizio già intervenuta per infermità. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 2204 cod. ord. mil. e dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66/2010, che il Collegio ricostruisce in premessa.

La Corte osserva che il legislatore ha previsto che la pendenza di un procedimento penale o disciplinare non impedisce la cessazione per altre cause, compresa quella per infermità. Al contempo, però, ove successivamente alla cessazione intervenga un provvedimento di perdita del grado ricollegabile a un procedimento già avviato in corso di rapporto, la cessazione è ricondotta proprio a tale causa. Il procedimento disciplinare ha quindi travolto, con effetto retroattivo, il precedente titolo giuridico della cessazione.

Il Collegio richiama il proprio precedente Sez. Marche n. 172/2019 e la giurisprudenza della Corte (Sez. I, Appello, n. 52/2019; Sez. III centrale Appello, n. 15/2022; Sez. I Appello Centrale n. 121/2025). La ratio della decorrenza retroattiva della rimozione risiede nella volontà di evitare che si eludano gli effetti sfavorevoli di un giudizio penale o disciplinare anticipando la cessazione per altra causa. Dirimente è che il militare, al momento del collocamento in quiescenza, fosse sottoposto a procedimento penale, poi concluso con la sanzione disciplinare.

Sul piano sostanziale la Corte esclude che esista un diritto all’immodificabilità del trattamento pensionistico e nega ogni lesione dell’affidamento o della legittima aspettativa. Richiama il Cons. Stato n. 717/2022, secondo cui sarebbe incoerente consentire al militare destituito di conservare il diritto a pensione fondato su uno status ormai venuto meno, senza che ciò violi il principio di proporzionalità, poiché il militare degradato mantiene comunque il regime pensionistico militare. La perdita del diritto a pensione non è assoluta: il militare può accedere al trattamento pensionistico normale in sostituzione di quello per infermità.

Il Collegio esclude infine che rilevi la genesi penale o disciplinare della perdita del grado e reputa irrilevante l’eliminazione dell’inciso normativo sulle conseguenze pensionistiche, non dipendendo tali effetti da esso ma dalla ratio legis. Il ricorso è pertanto rigettato, con spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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