Pensione di inabilità per inidoneità permanente al lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 579 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 presuppone il possesso dei requisiti di contribuzione di cui all’art. 2 della legge n. 222/1984, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e una domanda dell’interessato corredata di documentazione sanitaria. La norma non richiede che l’infermità sia stata causa formale della cessazione del rapporto di lavoro: è sufficiente che l’inabilità abbia di fatto cagionato la cessazione. Il trattamento decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 187/1997.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore scolastico dipendente del MIUR, era stato giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli non idoneo in modo permanente quale dipendente pubblico ex art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001. Con provvedimento del 18.12.2018 il dirigente scolastico disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.

Con domanda del 9.01.2019 il ricorrente chiedeva all’INPS la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. L’Istituto negava il trattamento per carenza del requisito contributivo dei quindici anni. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti, deducendo il possesso della contribuzione e la sussistenza dell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare, in base a perizia medico-legale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce i presupposti della pensione di inabilità: i requisiti contributivi richiamati dall’art. 2 della legge n. 222/1984, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e la domanda dell’interessato con successivo accertamento formale dello stato di inabilità. Richiamando la sentenza n. 454/2024 della stessa Sezione, il giudice osserva che il trattamento decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte affronta poi il rapporto tra la vicenda amministrativa della cessazione e il riconoscimento del diritto previdenziale. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata (Corte conti, sez. II App., n. 440/2018; id., n. 692/2013; sez. giur. Campania n. 684/2021; sez. giur. Sicilia n. 199/2008; sez. giur. Lazio n. 202/2015), la norma non incide sulle modalità dell’avvenuta cessazione dal servizio. Presupposto del diritto non è, infatti, che l’impossibilità di lavorare sia stata causa formale del collocamento a riposo, ma che l’inabilità abbia di fatto cagionato la cessazione del rapporto.

Sul requisito contributivo l’eccezione dell’INPS è superata dall’estratto conto della gestione dipendenti pubblici, aggiornato al 3.09.2022, che registra periodi contributivi dal 9.01.2009 al 13.12.2018 per un totale di sei anni, nove mesi e sei giorni, superiore al requisito complessivo. Anche la contribuzione dei cinque anni antecedenti la domanda risulta sufficiente, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 222/1984.

Sul requisito sanitario il giudice si fonda sul parere del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti, reso il 26.06.2024, che ha accertato l’infermità e l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data della verifica condotta dalla CMV di Napoli. Il parere è ritenuto coerente con la documentazione e la sua conclusione è condivisa dal giudice. Il ricorso è pertanto accolto, con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto, e l’INPS è condannato alla liquidazione e al pagamento, oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione, secondo la regola dell’assorbimento, con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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