Esonero dalle spese ex art. 152 att. c.p.c. e dichiarazione reddituale incompleta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11511 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, l’esonero dalle spese previsto dall’art. 152 att. c.p.c. non dipende da una domanda dell’interessato, ma dal mero fatto che la parte soccombente possegga un reddito entro la soglia legale. La dichiarazione sostitutiva di certificazione non è soggetta ad alcuno schema legale predeterminato, poiché la norma non richiama il comma 1 dell’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, che impone la specifica determinazione del reddito complessivo ai fini del patrocinio a spese dello Stato. È pertanto sufficiente che la dichiarazione, pur senza indicare la misura del reddito personale e familiare, attesti che questo si colloca al di qua della soglia prevista per l’esonero. Il giudice di legittimità può sindacare l’interpretazione di tale atto quando essa involga la qualificazione giuridica dei fatti allegati o l’omessa rilevazione di un fatto decisivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 4 luglio 2019, ha omologato l’accertamento tecnico preventivo svolto su ricorso ex art. 445-bis c.p.c. proposto dalla ricorrente, escludendo la sussistenza del requisito sanitario rilevante ai fini dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Il giudice ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Proposta istanza di correzione materiale, il Tribunale ha confermato la statuizione sulle spese, ritenendo che la dichiarazione prodotta in atti riguardasse il solo reddito personale e non anche il reddito familiare. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo; l’INPS ha resistito con controricorso e il Pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità della censura. Quanto al preteso difetto di autosufficienza, l’autodichiarazione allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c. risulta integralmente riprodotta e allegata nel fascicolo di legittimità, nel rispetto dell’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. Quanto al divieto di sostituire l’interpretazione degli atti di causa, il Collegio ricorda che essa è sindacabile quando si traduca in un errore che coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati o l’omessa rilevazione di un fatto decisivo, secondo Cass. n. 11103 del 2020. Nel caso concreto non si controverte su ciò che è stato dichiarato, ma sulle conseguenze giuridiche della dichiarazione documentale, con conseguente configurabilità della violazione di legge.
Nel merito il ricorso è fondato. La ricorrente aveva allegato una dichiarazione sottoscritta con cui attestava di aver conseguito un reddito personale pari a zero e che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, determinato secondo l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, risultava non superiore al limite previsto per il beneficio, lasciando però in bianco lo spazio destinato all’indicazione specifica.
Il quesito è se tale omissione integri o meno i presupposti dell’art. 152 att. c.p.c. La Corte richiama la lettura di Cass. n. 24303 del 2016, che escludeva l’obbligo di specifica indicazione del reddito, valorizzando il mancato rinvio al comma 1 dell’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, ma su questo punto se ne discosta.
Come precisato da Cass. n. 22110 del 2022, nel sistema dell’art. 152 att. c.p.c. l’esonero non è effetto di una domanda, come l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, ma del fatto che la parte possegga un reddito entro il doppio della soglia. Il mancato rinvio al comma 1 dell’art. 79 si spiega proprio perché tale comma disciplina i requisiti della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, mentre l’esonero prescinde da qualunque domanda. La Corte conferma invece Cass. n. 24303 del 2016 là dove esclude l’imposizione di uno schema legale rigido: proprio l’assenza di uno schema predeterminato induce a valorizzare dichiarazioni che, pur senza specificare la misura del reddito, ne attestino il collocamento entro la soglia. La dichiarazione resa dalla ricorrente possedeva dunque i requisiti per l’esonero.
Il ricorso è accolto e il decreto impugnato è cassato, ex art. 382, comma 3, c.p.c., nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento della somma di € 1.200,00 e delle spese di CTU. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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