Penale da ritardo e risoluzione del contratto restano ipotesi distinte (Cass. civ. Sez. I n. 11717 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penale per il ritardo è ontologicamente distinta dalla penale pattuita per l’inadempimento totale e non è con essa equiparabile: la prima presuppone l’esecuzione dell’obbligazione, ancorché tardiva, e richiede un’apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi. Ne consegue che, disposta la risoluzione del contratto, non può trovare applicazione la penale da ritardo in assenza di una specifica clausola che la preveda. Nel giudizio instaurato dall’appaltatore nei confronti della stazione appaltante che abbia risolto unilateralmente il contratto, il giudice ordinario può valutare la legittimità dell’operato della P.A. e il complessivo contegno delle parti. È affetta da motivazione apparente, e viola il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., la sentenza che affermi la sussistenza di un controcredito “derivante dal conto finale” senza chiarire le ragioni della conclusione.

Il Fatto

Un’associazione temporanea di imprese, nella qualità di mandataria, ha convenuto in giudizio la stazione appaltante deducendo di essere creditrice, in virtù di diciannove riserve iscritte negli atti contabili, per la progettazione, gestione e costruzione della seconda sezione di un depuratore. La società committente ha resistito contestando la fondatezza delle riserve e opponendo in compensazione un proprio credito, maturato per acconti corrisposti e non recuperati.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili alcune riserve e, con la sentenza definitiva, ha respinto le domande dell’appaltatrice operando la compensazione. La cessionaria del credito ha proposto appello; la committente ha proposto appello incidentale avverso la sentenza parziale. La Corte d’appello ha ritenuto fondata la riserva relativa alla penale da ritardo, escludendone l’applicazione perché la scelta della risoluzione imponeva la quantificazione dei danni da mancato completamento delle opere. Avverso tale sentenza la committente ha proposto ricorso per cassazione; la controricorrente ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura la violazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 1063/1962, applicabile ratione temporis, e dell’art. 28 R.D. n. 350/1895, oltre che dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. La ricorrente sostiene che la mancata esecuzione delle opere nel termine assegnato integri inadempimento dell’appaltatore, con conseguente applicazione della penale, e censura come illogica l’affermazione per cui la penale sarebbe dovuta solo per opere eseguite in ritardo e non per opere mai eseguite.

La Corte dichiara il motivo infondato. Il ragionamento della Corte di merito si uniforma al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la penale per il ritardo, per espressa previsione di legge, concorre con l’adempimento dell’obbligazione cui è collegata, in quanto avvenuto, benché in ritardo. La disposizione dell’art. 29 del d.P.R. n. 1063/1962 concerne l’applicazione della penale per il ritardo, fattispecie non equiparabile a quella dell’inadempimento totale. La penale stabilita per l’inadempimento è ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo e occorre un’apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi, posto che la funzione della penale è la preventiva forfetizzazione del ristoro del danno in relazione alla puntuale ipotesi prevista dalle parti.

La Corte ricorda inoltre che, in materia di appalto di opere pubbliche, nel giudizio introdotto dall’appaltatore davanti al giudice ordinario nei confronti della stazione appaltante che abbia risolto unilateralmente il contratto ai sensi dell’art. 340, comma 2, della legge n. 2248 del 1865, All. F, è possibile la valutazione giudiziale della legittimità dell’operato della P.A., anche in relazione alle conseguenze del recesso. Il potere autoritativo non è idoneo a incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi.

Quanto alla censura sull’interpretazione della clausola contrattuale, la Corte la ritiene generica: la parte deduce l’inapplicabilità o la cattiva interpretazione della clausola senza indicare quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati e in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato, sovrapponendo la propria interpretazione a quella del giudice di merito.

È invece fondato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata afferma la permanenza di un credito della committente “derivante dal conto finale” senza altre specificazioni. La motivazione non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., non essendo idonea a manifestare le ragioni della decisione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto di tale soglia, violata quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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