Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato, sanzioni annullate per incertezza (Cass. civ. Sez. V n. 20946 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero, privo di concessione ma operante in Italia per il tramite di una rete di ricevitorie, è soggetto passivo dell’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse già prima dell’entrata in vigore della disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, poiché è chi gestisce l’attività di scommesse a integrare il presupposto impositivo, a nulla rilevando il difetto di titolo amministrativo. La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria è paritetica, e non dipendente, perché entrambi partecipano all’attività di gestione delle scommesse. Tuttavia, per le sole annualità anteriori al 2011, le sanzioni irrogate al bookmaker estero sono illegittime, sussistendo una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.
Il Fatto
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, notificava a una società bookmaker con sede a Malta cinque avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse, relativi alle annualità d’imposta dal 2008 al 2012, per importi complessivi contenuti, oltre interessi e sanzioni.
La società impugnava gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, eccependo l’insussistenza dei profili soggettivo, oggettivo e territoriale del presupposto impositivo e la non applicabilità delle sanzioni. I ricorsi erano rigettati in primo grado e, in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna confermava la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi motivi, per sovrapponibilità delle censure, muovendo dalla premessa che l’intera questione è già stata oggetto di ripetuta disamina, a partire dalla sentenza n. 8757 del 2021, richiamata e condivisa ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il quadro normativo è stato scrutinato dalla Corte costituzionale n. 27 del 2018 e dalla Corte di giustizia del 26.02.2020, causa C-788/18, senza che ne siano emersi profili di illegittimità.
Sul piano soggettivo, la Corte osserva che il legislatore, con la disposizione interpretativa del 2010, ha stabilito che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio. La solidarietà tra bookmaker e ricevitore è paritetica, perché entrambi partecipano, su piani diversi, alla gestione delle scommesse. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disciplina solo nella parte in cui assoggettava all’imposta, per le annualità ante 2011, le sole ricevitorie: per quel periodo resta quindi obbligato unicamente il bookmaker, con o senza concessione.
Quanto alla territorialità, la Corte ribadisce che il fatto imponibile non è la conclusione del contratto di scommessa, ma la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse. Tali attività si svolgono in Italia per il tramite della ricevitoria, la cui ricevuta costituisce il titolo per la riscossione della vincita.
Sul piano unionale, la Corte esclude ogni discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 26.02.2020, che ha ritenuto la normativa italiana non ostativa alla libera prestazione di servizi. Le esigenze di tutela dei consumatori, di prevenzione del gioco patologico e di contrasto all’evasione fiscale giustificano le restrizioni. È quindi esclusa anche l’assimilabilità dell’imposta a un tributo sulla cifra d’affari.
La Corte accoglie invece, nei limiti della motivazione, il quinto motivo, relativo alle sanzioni. Richiamando la sentenza n. 10759 del 2024, rileva che, fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero. Tale incertezza è sussumibile nell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto limitatamente alle sanzioni irrogate con i tre avvisi relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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