Spese giudizio estinto per cessazione materia contendere e soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. V n. 18390 del 06.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario estinto per cessazione della materia del contendere non riconducibile ai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, non opera la regola che pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Il giudice deve regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale oppure compensarle, ma solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente in motivazione, valutando anche il comportamento della parte soccombente. La previsione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nel testo introdotto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015, limita infatti la regola della anticipazione delle spese ai soli casi di definizione delle pendenze previsti dalla legge.

Il Fatto

Il contribuente aveva proposto giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate con una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma. Nel corso del giudizio, intervenuto il pagamento della somma richiesta, il giudice regionale dichiarava l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e compensava le spese, richiamando l’art. 46 d.lgs. n. 546/1992.

Il contribuente impugnava la pronuncia con ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. n. 546/1992: contestava sia la compensazione, per assenza delle gravi ed eccezionali ragioni, sia il richiamo all’art. 46, del quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità nella parte in cui precludeva al giudice tributario di regolare le spese secondo la soccombenza virtuale. La Camera di Commercio intimata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La decisione impugnata aveva fondato la regolazione delle spese sulla precedente versione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, anteriore alla novella di cui all’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015. Quel testo, al terzo comma, prevedeva che le spese del giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate, senza eccezioni e dunque anche nei casi di cessazione della materia del contendere.

La Corte ricostruisce il percorso normativo. Quella disposizione era stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 274/2005, nella parte in cui estendeva la regola anche alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

Il nuovo art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015 e applicabile ratione temporis, ha poi stabilito che solo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ne deriva che, nell’ipotesi in esame, non riconducibile a quella prevista dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, il giudice regionale avrebbe dovuto regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, oppure compensarle solo al ricorrere delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in motivazione e da valutare considerando anche il comportamento della parte soccombente. Sul punto la Corte richiama i principi espressi da Cass. n. 33157/2023 e Cass. n. 3950/2017.

Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la regolazione delle spese di giudizio secondo i principi indicati e per la liquidazione delle spese del grado di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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