Imposta unica sulle scommesse dovuta dal bookmaker estero anche senza concessione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1612 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, l’art. 1, comma 66, della legge n. 220/2010, in qualità di norma di interpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998, va interpretato nel senso che è soggetto passivo d’imposta chiunque gestisce, anche per conto di terzi e anche in assenza o in caso di inefficacia della concessione, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Ne consegue che il bookmaker estero, il quale raccolga scommesse sul territorio italiano per il tramite di propri centri di trasmissione dati, realizza il presupposto impositivo, a prescindere dalla circostanza che la sua attività sia ritenuta penalmente lecita. La solidarietà tra centro di trasmissione dati e bookmaker è paritetica, poiché entrambi realizzano un’attività di gestione indice di capacità contributiva, sicché il difetto di concessione non comporta l’esenzione dall’obbligazione tributaria, ma, al più, l’applicazione dei criteri di determinazione della base imponibile previsti per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale. La mancata allegazione, da parte del contribuente, di elementi probatori circa l’effettivo ammontare delle giocate rende legittima la determinazione induttiva dell’imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a una società maltese di raccolta scommesse, quale coobbligata in solido, e al titolare di un centro di trasmissione dati operante per suo conto, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa all’anno 2015, irrogando le relative sanzioni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, dichiarando non dovute le sanzioni e respingendolo per il resto; la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l’appello della contribuente.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo motivi pregiudiziali, preliminari e di merito, e l’Agenzia proponeva ricorso incidentale. La contribuente eccepiva la violazione del diritto unionale e dei principi di non discriminazione e di legittimo affidamento, assumendo che la propria attività, riconosciuta lecita dalla giurisprudenza penale, non potesse essere assoggettata all’imposta senza ledere i principi di capacità contributiva e di parità di trattamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., rilevando la tempestività del ricorso incidentale dell’Agenzia, e ha rigettato l’istanza di trattazione in pubblica udienza, non vertendosi in ipotesi di rilevanza nomofilattica. Nel merito, i motivi concernenti la soggettività e i presupposti dell’imposta sono stati ritenuti manifestamente infondati, in quanto le questioni risultavano già esaminate dalla sentenza n. 8757 del 2021, seguita da numerose pronunce conformi.
La Corte ha rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2018, pur dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 nella parte in cui assoggettava ad imposta le ricevitorie per le annualità precedenti al 2011, ha espressamente escluso che la norma violasse il principio di capacità contributiva per i periodi successivi, atteso che, dopo la disposizione interpretativa del 2010, le parti hanno la possibilità di rimodulare le commissioni per trasferire il carico tributario. Ha quindi escluso ogni violazione del principio del legittimo affidamento per il bookmaker, che era soggetto passivo anche prima della norma interpretativa.
Quanto al diritto unionale, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che ha escluso ogni discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, essendo l’imposta applicabile a tutti coloro che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento. La Corte ha quindi disatteso la tesi della natura sanzionatoria della disciplina, trattandosi di ordinari meccanismi impositivi, ed ha escluso che il riconoscimento della liceità penale dell’attività possa sottrarre il contribuente all’ambito dell’imposta, realizzandosi anzi in tal caso il presupposto impositivo.
Con riferimento alla determinazione della base imponibile, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190/2014, che prevede un criterio di determinazione presuntiva (triplo della media provinciale) per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, trattandosi di una presunzione iuris tantum che non esclude la prova contraria. Ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo preliminare di nullità della sentenza per omessa pronuncia. Ha infine dichiarato inammissibile sia il quarto motivo di merito (per carenza di interesse e di specificità), sia il quinto motivo relativo alle spese, sia l’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia, per l’assoluta genericità delle censure, non avendo l’ufficio riportato i passi dell’atto di appello incidentale. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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