Imposte ipocatastali su beni inesistenti e ricorso fondato su plurime rationes (Cass. civ. Sez. V n. 7677 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, quando la sentenza di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente idonea a sorreggerla, l’omessa censura, con ricorso per cassazione, anche di una sola di esse rende inammissibile per difetto di interesse il gravame proposto avverso le altre, non potendo l’eventuale accoglimento incidere sulla ratio decidendi non impugnata. In materia di imposte ipotecarie e catastali, il presupposto impositivo è correlato all’esecuzione della formalità di pubblicità immobiliare e alla concreta esistenza dei beni su cui il diritto è trasferito: gli specchi d’acqua e i posti barca sono censibili catastalmente, ai sensi degli artt. 1 e 10 del r.d.l. n. 652/1939, solo in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale. Ne segue che il ricorso dell’amministrazione finanziaria, incentrato sulla sola astratta tassabilità dei beni, è inammissibile, restando assorbita ogni questione sul ricorso incidentale condizionato.
Il Fatto
La società contribuente prometteva di acquistare, con due contratti preliminari, i diritti di utilizzazione esclusiva di posti barca e di un edificio da realizzare in un porto turistico. Mancata la conclusione del definitivo, le parti ricorrevano a un collegio arbitrale che, con lodo, disponeva il trasferimento dei diritti in favore della promittente acquirente. L’Agenzia delle Entrate procedeva alla tassazione del provvedimento, applicando l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.
La società impugnava l’atto limitatamente alle imposte ipocatastali, sul presupposto che il porto non era stato realizzato e che non erano stati individuati gli specchi d’acqua delimitati dalle banchine. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in appello, confermava, subordinando il tributo alla richiesta di iscrizione delle formalità nei pubblici registri e alla concreta esistenza delle opere. L’amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte premette che la questione dell’astratta tassabilità dei posti barca e degli specchi d’acqua non è in discussione: in forza di Cass. n. 23681 del 2020 e Cass. n. 7868 del 2016, i posti barca, connotati da stabile autonomia funzionale e reddituale, rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, e nel valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d’acqua antistanti, censibili ai sensi degli artt. 1 e 10 del r.d.l. n. 652/1939.
La sentenza impugnata, tuttavia, non si è discostata da tale principio. Essa ha evidenziato che, in mancanza dell’esistenza materiale del porto turistico, non erano individuabili gli specchi d’acqua da annotare nei pubblici registri immobiliari e che l’imposta richiesta è correlata all’esecuzione di formalità non poste in essere. Su questo punto si innesta la ragione decisiva dell’inammissibilità.
L’amministrazione ha censurato la sentenza di appello esclusivamente con riferimento all’astratta tassabilità dei beni indicati nella cessione del ramo d’azienda. Il giudice di merito, però, ha respinto il gravame anche su un’ulteriore autonoma ragione, non attinta dal ricorso: la subordinazione del pagamento delle imposte ipocatastali all’esecuzione delle formalità di pubblicità. La Commissione regionale, infatti, ha legato il versamento del tributo alla richiesta di iscrizione nei pubblici registri e alla concreta esistenza delle opere.
Richiamando la regola già affermata dalle Sezioni Unite n. 16602 del 2005, la Corte ribadisce che, quando la sentenza si fondi su più ragioni autonome, non basta censurarne alcune: occorre che tutte formino oggetto di specifica censura e che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza. È sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non sia stata impugnata, o sia respinta, perché il ricorso debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le altre.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso è rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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