Raddoppio dei termini, urgenza non è decadenza imminente (Cass. civ. Sez. V n. 7678 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità. Non possono quindi essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa. Poiché la disposizione ha come destinataria l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, l’Agenzia fiscale è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, quale organo ispettivo collaterale. Il raddoppio dei termini di accertamento, inoltre, non si applica all’IRAP, perché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza, sviluppato da notizie emerse in procedimenti penali relativi a false fatture di sponsorizzazione. L’Agenzia delle entrate notificava a una società due avvisi di accertamento, recuperando maggiore IVA e sanzioni per il 2003 e maggiore IRAP e sanzioni per il 2004, in relazione a fatture ritenute parzialmente inesistenti per sovrafatturazione.
La società impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio e rigettava quello principale della contribuente. Avverso tale sentenza la ex socia della società estinta proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo relativo alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L’avviso per il 2003 era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del p.v.c.: la Commissione aveva giustificato la deroga con la prossimità della decadenza e con la laboriosa attività di indagine della Guardia di Finanza.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera dell’ente impositore e non possono risiedere nell’imminente scadenza del termine decadenziale. L’amministrazione risponde anche dei ritardi dell’organo ispettivo collaterale, sicché Sez. V n. 11110 del 2022 è il precedente dichiaratamente seguito. L’accoglimento di questo motivo assorbe il secondo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale.
Quanto al terzo motivo, concernente il raddoppio dei termini per la ripresa IRAP 2004, la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: il raddoppio presuppone unicamente l’obbligo di denuncia di reato e la ricorrenza di seri indizi, operando automaticamente in presenza di quella condizione obiettiva, secondo Corte cost. n. 247 del 2011. Il meccanismo non può però trovare applicazione per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Nella specie l’accertamento era pacificamente avvenuto oltre la scadenza dei termini ordinari.
Accolti il primo e il terzo motivo, la Corte dichiara assorbiti il quarto e il quinto, relativi alla valutazione degli elementi indiziari e all’omessa pronuncia. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., accogliendo il ricorso originario della contribuente avverso gli atti impositivi. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia.
Nota della Redazione
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