Imposte ipocatastali su immobili strumentali e motivazione dell’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 22149 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte ipotecaria e catastale, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 35, comma 10-bis, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, le imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche ai trasferimenti di beni immobili strumentali, indipendentemente dal loro assoggettamento ad IVA. La base imponibile si determina sul valore venale del bene e non sul corrispettivo pattuito al cedente, né rileva che la vendita sia soggetta ad IVA anziché ad imposta di registro. Il difetto di motivazione dell’atto impositivo costituisce requisito di struttura dell’atto e non è sanabile ex art. 156 cod. proc. civ. per raggiungimento dello scopo. Integra motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo la motivazione che, pur graficamente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione.

Il Fatto

Due società ricorrono per la cassazione della sentenza con cui la commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica del valore dichiarato in un atto di compravendita, con conseguente liquidazione delle imposte ipocatastali.

I giudici di appello avevano ritenuto l’atto impositivo adeguatamente motivato, con richiamo ai criteri di valutazione comparativa della microzona e all’esito del sopralluogo, e avevano escluso la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, essendosi svolto il contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. Le contribuenti censurano la sentenza sotto cinque profili, tra vizi di motivazione, omessa pronuncia e violazione di legge in materia di determinazione della base imponibile.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, non trovano accoglimento. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, rendendo denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Nel caso concreto la pronuncia impugnata, sia pur sintetica, ha reso esplicite le proprie rationes decidendi, tanto sulla compiutezza motivazionale dell’atto quanto sulla concludenza del giudizio estimativo. La censura di omessa pronuncia è inammissibile: attiene a deduzioni di natura probatoria, implicitamente disattese, ed è articolata senza specifici riferimenti al contenuto dell’atto di appello. Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio, che si configura solo per domande od eccezioni di merito.

Il terzo motivo è respinto con una precisazione rilevante. La Corte corregge sul punto la sentenza impugnata: il difetto di motivazione dell’atto impositivo è requisito di struttura, insuscettibile di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. per raggiungimento dello scopo, perché l’atto deve garantire una difesa certa anche nella delimitazione del thema decidendum. Nel merito, però, il motivo si risolve nella mera riproposizione di un’allegazione di parte, che pretermette il principio secondo cui il rinvio per relationem ad altro atto non impone la comunicazione al contribuente quando i suoi elementi essenziali siano riprodotti nell’atto contestato.

Il quarto motivo è inammissibile: sotto il velo della violazione di legge prospetta un erroneo accertamento in fatto, devolvendo alla Corte un riesame delle conclusioni del giudice di merito. Il quinto motivo è invece infondato. Le modifiche del 2006 impongono l’applicazione proporzionale delle imposte ai trasferimenti di immobili strumentali, anche se assoggettati ad IVA, e la base imponibile va determinata sul valore venale, non sul corrispettivo pattuito. La Corte richiama sul punto Cass. n. 17284 del 2017, n. 34734 del 2022 e n. 8511 del 2022. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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