Infortunio dell’alunno a scuola: niente responsabilità se l’insegnante presente non poteva avvedersi dell’allontanamento (Cass. 10586/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 10586/2026, pubblicata il 21 aprile 2026 (R.G.N. 22524/2023) — camera di consiglio del 12 febbraio 2026, Presidente Francesco Maria Cirillo, Relatore Irene Ambrosi.
Il principio di diritto
La responsabilità della scuola per il danno che l’alunno procuri a sé stesso durante l’orario scolastico ha natura contrattuale, con onere, a carico dell’amministrazione, di provare l’esatto adempimento dell’obbligo di vigilanza o la causa a sé non imputabile; è però esclusa la responsabilità per omessa vigilanza quando l’insegnante, presente, non fosse in condizioni di avvedersi dell’allontanamento indebito dell’alunno e del comportamento imprudente da questi autonomamente tenuto.
Il fatto
Uno studente esponeva di essersi procurato, durante la lezione di educazione fisica in palestra, un trauma all’occhio giocando con un’asta di ferro. Citava il Ministero dell’Istruzione per il risarcimento. Il Tribunale di Potenza rigettava la domanda; la Corte d’appello di Potenza confermava. Lo studente ricorre per cassazione con quattro motivi; il Ministero resiste con controricorso.
La motivazione
Il primo motivo — sull’onere probatorio ex art. 1218 c.c. — è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte d’appello ha qualificato come contrattuale la condotta attribuita all’amministrazione, ma l’ha ritenuta indimostrata, escludendo, sulla base di testimonianze univoche e concordanti, che l’insegnante fosse assente. Il secondo, terzo e quarto motivo, connessi, sono in parte inammissibili (l’insufficienza della motivazione non è più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.) e in parte infondati. La Corte territoriale aveva accertato la presenza dell’insegnante in palestra e che l’alunno si era deliberatamente allontanato dalla cattedra senza autorizzazione, mentre il docente, con la visuale ostruita dagli altri studenti, non era in condizioni di avvedersi dell’allontanamento indebito e del comportamento imprudente; non essendo neppure dimostrato che potesse accorgersene, non è ravvisabile alcuna responsabilità per omissione di vigilanza. I motivi, in definitiva, tentano di sovvertire la valutazione del materiale probatorio, sollecitando un nuovo apprezzamento precluso in sede di legittimità.
Esito: la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (7.000 euro, limitate al rimborso delle spese prenotate a debito, essendo la parte vittoriosa un’amministrazione dello Stato) e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
La scuola risponde a titolo contrattuale dei danni che l’alunno si procura durante l’orario scolastico, e spetta all’amministrazione provare di aver adeguatamente vigilato o che l’evento è dipeso da causa non imputabile. Ma la vigilanza non è una garanzia assoluta: se l’insegnante è presente e diligente e non è in condizioni di percepire l’allontanamento indebito e la condotta imprudente dell’alunno, la responsabilità è esclusa. In giudizio, inoltre, non basta contestare genericamente l’attendibilità dei testimoni: chi agisce deve fornire argomentazioni puntuali, non potendo ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove.
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