Improcedibile il giudizio di conto per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 49 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso degli uffici è titolare di un debito di vigilanza e non di un debito di custodia. Solo il debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock, impone la resa del conto giudiziale e il conseguente giudizio di conto. Il consegnatario per debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo, non come agente contabile, sicché il giudizio di conto instaurato nei suoi confronti è improcedibile per difetto dei presupposti normativi. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il relativo regime di responsabilità.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale reso dall’agente consegnatario dei beni del Comune di Navelli per l’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha rimesso al Collegio la questione pregiudiziale della procedibilità, rilevando che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per le quali l’agente avesse debito di custodia.
Il conto conteneva una elencazione generale di beni mobili iscritti nell’inventario — macchine, attrezzature, sistemi informatici, automezzi, mobili e macchine d’ufficio — tra i quali non erano individuabili quelli riferibili a una gestione suscettibile di configurare un debito di custodia. Secondo la relazione, si trattava di beni di uso abituale, non custoditi in magazzini, con conseguente mero obbligo di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina positiva. Ai sensi dell’art. 178 del regio decreto n. 827/1924 sono agenti contabili, tra gli altri, coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il medesimo Regolamento, all’art. 22, prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario. L’art. 32 dello stesso R.D. n. 827/1924 esclude però dalla resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio.
La Corte richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. Su questa base distingue le due figure: il debito di custodia caratterizza il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino, alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative; il debito di vigilanza connota invece il consegnatario presso la singola articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative di uso immediato.
Il Collegio precisa il discrimine quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.
La Corte dichiara di uniformarsi alla propria giurisprudenza consolidata (Sez. Calabria n. 238/2025, Sez. Piemonte n. 241/2025, Sez. Abruzzo n. 109/2025). Nel caso di specie i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; sotto il profilo formale la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. L’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
Nota della Redazione
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