Acquisto di partecipazioni societarie e motivazione analitica ex art. 5 Tusp (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 26 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione che intenda costituire una società o acquisire una partecipazione un onere di motivazione analitica, non assolvibile con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche. Il controllo della Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 Tusp, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione è insufficiente quando non dà conto dell’indispensabilità dello strumento societario, non valuta le alternative dell’autoproduzione e dell’esternalizzazione e omette ogni considerazione sulla possibilità di avvalersi dei meccanismi di qualificazione delle stazioni appaltanti previsti dal codice dei contratti. In tal caso la Corte esprime parere negativo.

Il Fatto

Un comune di ridotte dimensioni ha approvato la deliberazione consiliare con cui ha deciso di acquistare duecento azioni di una società a totale capitale pubblico, qualificata dall’ANAC come centrale di committenza, affidando al responsabile del servizio finanziario il compimento delle procedure e riservandosi ogni valutazione sugli esiti dei controlli. L’ente ha trasmesso l’atto alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, Tusp.

Alla deliberazione sono stati allegati, senza farne parte integrante, un documento di sintesi sui servizi societari, i bilanci di più esercizi, lo statuto e l’organigramma della società. La Sezione regionale di controllo è chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri normativi, essendo già intervenuta su una deliberazione sostanzialmente gemella adottata da altro comune.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la funzione di controllo assegnata dall’art. 5 Tusp, come modificato dalla legge n. 118/2022: la pronuncia interviene nel passaggio dalla fase pubblicistica a quella di diritto privato per sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione. Il parametro è la motivazione analitica espressa nell’atto consiliare, che può dirsi assolta anche se sintetica, purché capace di disvelare l’iter logico seguito.

Quanto al vincolo tipologico e finalistico ex art. 4 Tusp, la Corte rileva che l’ente ha esposto la carenza di strutture interne e l’esigenza di avvalersi di una centrale di committenza. Tuttavia l’atto non chiarisce perché l’acquisto di partecipazioni sia strettamente necessario: non è argomentata la valutazione del meccanismo dell’art. 62, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante non qualificata di rivolgersi, tramite l’elenco ANAC, a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata. La società, già iscritta in tale elenco, potrebbe fornire i servizi se interpellata o se destinataria di assegnazione d’ufficio.

La Sezione ritiene poi inadeguata la motivazione economica. La delibera si limita ad attestare l’esistenza di utili e l’inesistenza di rischi, con generico riferimento al patrimonio netto, e considera minima la spesa rispetto ai vantaggi dell’affidamento in house, sganciando la valutazione della convenienza dagli specifici affidamenti cui la partecipazione è preordinata. Manca la ponderazione della situazione prospettica della società e resta tautologica l’affermazione sui principi di congruità, efficienza ed economicità.

Risultano omesse le ragioni della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione e le pregresse modalità di svolgimento delle attività da affidare. La Corte coglie inoltre un contrasto tra le premesse, che descrivono prestazioni societarie a titolo gratuito, e la previsione di corrispondere compensi per le attività effettivamente affidate. Il dispositivo, limitandosi all’acquisto delle azioni, omette ogni riferimento alle attività oggetto di affidamento e agli schemi contrattuali, sollevando perplessità sulla conformità del deliberato alle premesse.

La Corte conclude con parere negativo sul soddisfacimento dell’onere di motivazione analitica, disponendo la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, Tusp.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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