Cessazione del servizio prima della scadenza del termine e assenza di colpa grave per il mancato incasso di sanzioni amministrative (Corte dei Conti Sez. I App. n. 188 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale da perdita di chance per la mancata emissione di provvedimenti sanzionatori, la cessazione del rapporto di servizio del funzionario in data antecedente di circa tre mesi alla scadenza del termine per l’adozione degli atti, unitamente all’avvenuta informazione di altro funzionario sulle pendenze, esclude la colpa grave, atteso che l’amministrazione disponeva di un margine temporale utile per esitare il procedimento. La perdita di chance non è configurabile quando manchi una prognosi positiva, in concreto, sull’incasso dei proventi, come nel caso in cui il soggetto trasgressore sia stato cancellato dal registro delle imprese; i proventi delle sanzioni non possono formare oggetto di messa in mora, richiedendo la previa constatazione delle violazioni nelle forme della l. n. 689 del 1981.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la responsabile del Settore Economico-Finanziario di un Comune, per la mancata adozione e notifica delle ordinanze-ingiunzione relative a verbali di violazione elevati dal Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri, contestando un danno da perdita di chance pari alla somma complessiva di euro 19.871,54, di cui l’85% a carico della stessa.

Il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità della funzionaria, quantificando il danno in euro 7.600,86, previa riduzione dell’addebito e dopo una decurtazione del 10% per la probabilità di fondatezza delle ordinanze; aveva invece assolto l’altro convenuto. La sentenza è stata appellata dalla funzionaria, deducendo vizi di motivazione in ordine all’elemento soggettivo e alla sussistenza del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha esaminato congiuntamente i motivi di gravame, ravvisandone la fondatezza alla luce delle emergenze documentali. Ha rilevato che la cessazione dell’incarico della funzionaria era avvenuta il 5 ottobre 2021, mentre il termine per l’adozione degli atti sanzionatori era stato individuato nel 31 dicembre 2021: l’amministrazione aveva quindi avuto circa tre mesi per completare il procedimento, la cui predisposizione era già avvenuta.

Tale circostanza, unita all’avvenuta informazione di altro funzionario sulle pendenze, è stata ritenuta dirimente per escludere la colpa grave, configurandosi piuttosto un’assenza di evidenza della negligenza richiesta dall’art. 1 della l. n. 20 del 1994. La Corte ne ha tratto la conseguenza del venir meno del nesso causale tra la condotta e il danno, poiché l’amministrazione avrebbe potuto comunque esitare in tempo utile le notifiche.

In ogni caso, la Corte ha escluso la certezza e l’attualità del danno da perdita di chance, osservando l’incertezza di una prognosi positiva sull’incasso, non solo per l’alea del procedimento, ma perché la società trasgressora era stata posta in liquidazione già nel marzo 2013 e cancellata dal registro delle imprese nel gennaio 2014.

Infine, la Corte ha chiarito che non era possibile procedere alla messa in mora del credito, non trattandosi di un credito civilistico ma di proventi di sanzioni, la cui riscossione presuppone la previa constatazione della violazione nelle forme della l. n. 689 del 1981. Ha, conseguentemente, accolto l’appello, annullando la sentenza di primo grado e liquidando le spese in favore dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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