Reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile: sussiste il rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 38 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, pur presentando tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza meramente assistenziale, ma persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, connotandosi per un sistema di obblighi e condizionalità a carico del beneficiario. Ne deriva la sussistenza del rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogatrice, anche in assenza di obblighi gestori o di rendicontazione finale delle somme ricevute. Sussiste pertanto la giurisdizione contabile sulla controversia relativa all’indebita percezione del beneficio.
Il Fatto
La Procura regionale della Campania aveva contestato a un percettore di reddito di cittadinanza la falsa dichiarazione del possesso dei requisiti di legge, in particolare delle condizioni reddituali, avendo le investigazioni accertato la titolarità di beni per un valore largamente superiore alla soglia prevista.
Con sentenza n. 479/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, qualificando il reddito come mero sussidio e negando il rapporto di servizio. La Procura ha proposto appello, chiedendo la declaratoria della giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione di appello ricostruisce la disciplina del d.l. n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, valorizzando la ratio della misura, individuata nella reimmissione nel mercato del lavoro di soggetti idonei, in ragione della prevalenza della dimensione di politica attiva rispetto a quella assistenziale.
Tale natura è confermata dal sistema di condizionalità: nella fase genetica, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro mediante la sottoscrizione dei patti per il lavoro; nel corso del rapporto, l’obbligo di comunicare ogni variazione reddituale e patrimoniale; il tutto presidiato da controlli e sanzioni, fino alla decadenza o revoca con restituzione di quanto indebitamente percepito.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha escluso la natura meramente assistenziale del reddito di cittadinanza (sentenze n. 19/2022, n. 34/2022, n. 54/2024 e n. 31/2025), sottolineando come il beneficio sia inscindibile da una qualificante componente di inclusione attiva.
Quanto al rapporto di servizio, la Sezione ribadisce che esso prescinde dal trasferimento di funzioni autoritative e da obblighi di rendicontazione, configurandosi quando il privato è chiamato a concorrere all’interesse pubblico sotteso al finanziamento (Cass. SS.UU. n. 5228/2022) ovvero distolga le risorse dalle finalità preordinate (Cass. SS.UU. n. 9659/2023). Nel caso del reddito, alle risorse è impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella partecipazione al programma di inserimento lavorativo.
Il Collegio accoglie quindi l’appello della Procura e dichiara la sussistenza della giurisdizione contabile, disponendo il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.