Improcedibile il giudizio di conto per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 84 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni dell’ente locale gravato da un mero obbligo di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile. La distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza dipende dalla natura della gestione: solo la gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico ed obbligo restitutorio, integra il debito di custodia e assoggetta al giudizio di conto. I beni mobili in uso agli uffici e le scorte operative destinate all’ordinario funzionamento dell’unità amministrativa restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. L’ente locale non può estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore dei beni, perché la qualifica di agente contabile incide su materie riservate alla competenza normativa statale.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2020. Il conto includeva migliaia di beni, tra cui partecipazioni azionarie, verifiche tecniche, strumenti urbanistici, automezzi, attrezzature e arredi, oltre a una pluralità di beni mobili in uso.

Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari e l’art. 93 del T.U.E.L., ha investito il Collegio di rilievi sulla natura dei beni rendicontati. L’agente ha depositato memoria chiedendo di dichiarare improcedibile il giudizio, sostenendo di essere agente amministrativo con debito di vigilanza e non agente contabile. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’articolo 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte distingue le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente sulla mera sorveglianza del corretto impiego dei beni dati in uso, nonché sulla gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio per uso immediato.

Il Collegio chiarisce la linea di discrimine. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, con configurazione di una vera gestione contabile, debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dal conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione, come affermato dalla Sez. Calabria n. 39/2020 e dalla Sez. Liguria n. 133/2016. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni tipicamente di magazzino, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali, dei connessi movimenti di carico e scarico e del connesso obbligo restitutorio.

Nel caso concreto i beni elencati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Gli stessi rilievi sono stati condivisi dal consegnatario. Grava quindi su quest’ultimo un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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