Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 9 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale gravato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A lui non è imposta la resa del conto giudiziale, che presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. La mera elencazione di beni iscritti in inventario, in uso agli uffici e non custoditi in deposito, non integra i requisiti minimi del conto giudiziale. Ne deriva che il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per difetto del presupposto normativo, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il diverso regime di responsabilità.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto reso da una funzionaria di un Comune per l’esercizio finanziario 2020, limitatamente alla verifica della sua ammissibilità e procedibilità. Con relazione di irregolarità il magistrato relatore aveva sollevato più criticità, rilevando che la gestione rendicontata non concerneva beni mobili per i quali l’agente avesse un debito di custodia, ma un insieme eterogeneo di beni iscritti in inventario e destinati all’uso ordinario degli uffici.

L’agente contabile, nelle proprie osservazioni, ha preso atto dell’insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale, aderendo alle conclusioni del relatore e chiedendo l’archiviazione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti destinati al servizio dell’ufficio. La qualifica di consegnatario è poi definita dall’art. 10 del d.P.R. n. 254/2002, che la riferisce al funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte distingue nettamente i due regimi. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività svolta presso ciascuna articolazione funzionale, consistente nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto giudiziale e al giudizio di conto. Sono invece esclusi i beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la sola elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, secondo il modello richiesto dal d.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di pronuncia su mere questioni preliminari. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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