Conti eco-pass improcedibili se parificati dal Comune invece che dalla Ragioneria (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 163 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I conti giudiziali resi dal soggetto incaricato della riscossione di un ticket istituito con ordinanza commissariale devono essere resi al Commissario delegato e trasmessi alla competente Ragioneria territoriale dello Stato per il controllo amministrativo-contabile e la parifica. La gestione delle entrate riscosse per conto del Commissario, che opera con i poteri e le deroghe dello stato di emergenza, resta distinta dalla gestione ordinaria dell’ente locale. Ne deriva l’improcedibilità dei conti parificati dal Comune, amministrazione priva di competenza, con restituzione degli atti al magistrato designato.
Il Fatto
Il magistrato relatore ha chiesto la fissazione di udienza in ordine ai conti giudiziali assunti ai nn. 90786-90787-90788, depositati dal Comune di Messina e resi dall’agente contabile per la riscossione dei cd. ticket eco-pass negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 (dal 01/06/2010 al 31/05/2012). I conti erano stati depositati a seguito del decreto con cui il giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., aveva assegnato alle società di navigazione il termine per la presentazione dei conti e al Comune quello per il deposito presso la Sezione giurisdizionale.
Il relatore ha prospettato l’improcedibilità, rilevando che i conti non erano stati trasmessi alla Ragioneria territoriale dello Stato per i controlli dovuti e risultavano parificati dal Comune di Messina, amministrazione priva di competenza. L’agente contabile ha chiesto una pronuncia di discarico o la declaratoria di regolarità della gestione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità, richiamando una precedente decisione della Sezione su caso analogo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva dell’attività. La riscossione dei ticket è avvenuta a cura della compagnia di navigazione su incarico del Sindaco di Messina, che ha agito non come vertice dell’amministrazione comunale ma come Commissario delegato per l’emergenza ambientale, in virtù delle ordinanze adottate sul fondamento della legge n. 225 del 1992.
Il Collegio richiama l’art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, che impone ai Commissari delegati titolari di contabilità speciali di rendicontare tutte le entrate e le spese dell’intervento delegato. Sul piano dei controlli, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Umbria n. 19 del 2018 ha chiarito che l’iter prevede prima il controllo della Ragioneria territoriale e poi quello della Corte dei conti.
Il percorso è confermato dal richiamo all’art. 2, comma 2-octies, del d.l. n. 225/2010 e al d.lgs. n. 123 del 2011, che annovera tra i rendiconti soggetti a controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile quelli dei Commissari delegati, con trasmissione agli uffici di controllo, esame della documentazione e discarico dei rendiconti ritenuti regolari. La deliberazione delle Sezioni riunite n. 4 del 2014 ha precisato che il controllo si estende ai profili di regolarità contabile e finanziaria.
Nella fattispecie è dirimente che il Sindaco abbia agito quale Commissario delegato per conto dello Stato, sia nell’istituzione del ticket sia nella determinazione delle modalità di riscossione sia nella stipula delle convenzioni con le società di navigazione. I conti risultano firmati dalla società e dal responsabile del servizio finanziario del Comune, ma non dai Commissari delegati, e non sono stati trasmessi alla competente Ragioneria territoriale per i controlli e la successiva parifica.
La gestione delle entrate deve dunque restare distinta da quella ordinaria dell’ente locale e seguire un iter specifico, con il controllo riservato alla Ragioneria territoriale. Il Comune poteva svolgere solo un’attività di supporto. I conti sono pertanto improcedibili, con restituzione degli atti al magistrato designato; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, considerata la complessità della materia e l’assenza di condotte imputabili all’agente contabile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.