Adesione del Comune a Comunità Energetica Rinnovabile in forma cooperativa: parere positivo con osservazioni della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 12 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un ente locale ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita in forma di società cooperativa è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo. La delibera di adesione deve essere adottata dal consiglio comunale e deve essere supportata da una motivazione analitica che dia conto della stretta necessità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell’art. 4 del TUSP. L’onere motivazionale non è attenuato dalla sopravvenuta disciplina speciale in materia di CER, che non si pone in un rapporto di deroga o abrogazione rispetto al TUSP. La valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria deve essere proporzionata alla complessità dell’operazione e basata su un quadro istruttorio aggiornato, che comprenda anche una verifica in ordine all’assenza di duplicazioni con partecipazioni già detenute dall’ente in società con oggetto sociale analogo.
Il Fatto
Con deliberazione n. 50 del 28 novembre 2025, il Consiglio comunale di Borgo d’Anaunia ha deciso di aderire, in qualità di socio, alla Comunità Energetica Rinnovabile “C.E.R. NOSenergia – Società cooperativa”, già costituita su iniziativa privata, acquisendo una quota sociale del valore di 25 euro. L’adesione prevedeva anche l’iscrizione del punto di prelievo (POD) dell’edificio comunale, con un costo aggiuntivo di 25 euro.
La delibera, trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il parere obbligatorio, era accompagnata dallo statuto, dalla relazione sullo stato attuale e prospettico dell’attività della società e dal parere favorevole dell’organo di revisione. A seguito di una richiesta istruttoria, il Comune ha fornito chiarimenti e documentazione integrativa, confermando la validità delle analisi economiche e segnalando un significativo incremento della base sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente inquadrato l’operazione nell’ambito dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), rilevando la sussistenza dei presupposti soggettivi, in quanto il Comune è una pubblica amministrazione, e oggettivi, trattandosi di acquisto della qualità di socio in un organismo già costituito. Ha, altresì, verificato la correttezza formale dell’atto, adottato dal consiglio comunale, e la sua conformità ai vincoli tipologici e finalistici di cui agli artt. 3 e 4 del TUSP, essendo la forma cooperativa espressamente richiamata dal Testo Unico e la produzione di energia da fonti rinnovabili una finalità consentita.
Quanto al vincolo finalistico, la Corte ha ribadito che le finalità meritorie delle CER non esonerano l’amministrazione dall’onere di motivare la stretta necessità del ricorso al modulo societario e ha precisato che la disciplina del d.lgs. n. 199/2021 non determina una deroga o un’implicita abrogazione delle disposizioni del TUSP. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta sufficiente, alla luce degli argomenti legati alla natura plurisoggettiva e alla funzione della CER, nonché al principio della “porta aperta”. Tuttavia, la Corte ha osservato che la decisione di aderire ad una CER con oggetto sociale ampio avrebbe dovuto essere supportata da una più approfondita valutazione in ordine all’eventuale sovrapposizione con l’oggetto di altre società già partecipate dall’ente, segnalando un potenziale rischio di duplicazione e raccomandando una verifica in sede di revisione periodica delle partecipazioni.
In merito alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, richiamando il principio di proporzionalità della delibera delle Sezioni riunite n. 16/2022, la Corte ha esaminato la relazione economico-finanziaria, ritenendo plausibili gli scenari prospettici di redditività. Ha valorizzato gli elementi acquisiti in istruttoria, come il bilancio 2024 in equilibrio, l’assenza di indebitamento, la conformità del regolamento mutualistico e, soprattutto, il significativo incremento dei soci da 97 a 240, elemento che conferma la sostenibilità oggettiva del progetto. Il profilo della sostenibilità soggettiva non è stato ritenuto critico, dato il modesto valore dell’investimento complessivo.
Infine, la Corte ha riconosciuto la conformità dell’operato del Comune all’obbligo di consultazione pubblica previsto dall’art. 5, comma 2, TUSP, in virtù della pubblicazione dell’atto e dell’organizzazione di eventi informativi per la collettività. In conclusione, la Corte ha reso parere positivo con osservazioni, sottolineando l’importanza di aggiornare le analisi economiche e di monitorare costantemente il permanere dei presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione.
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Nota della Redazione
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