CER e motivazione rafforzata: la Corte dei conti valuta l’adesione comunale alla cooperativa energetica (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 5 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un’amministrazione comunale a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa è soggetta al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che verifica la conformità dell’atto deliberativo ai vincoli finalistici di cui agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Le finalità meritorie delle comunità energetiche non esonerano l’ente dall’onere motivazionale rafforzato: la delibera deve dimostrare che la partecipazione societaria è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, che la forma cooperativa è il tipo societario più funzionale rispetto ad altre soluzioni gestionali e che l’operazione è sostenibile sotto il profilo finanziario, oggettivo e soggettivo. La valutazione della sostenibilità finanziaria oggettiva richiede un approfondito business plan con proiezioni economiche, flussi di cassa e analisi di sensitività, mentre quella soggettiva impone di considerare gli oneri indiretti gravanti sull’ente, inclusi gli accantonamenti di cui all’art. 21 TUSP.
Il Fatto
Il Comune di San Lorenzo di Sebato ha trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18 dicembre 2025 con cui ha approvato l’adesione alla «CER Pustertal Società Cooperativa», una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa nel dicembre 2024. L’ente ha precisato di voler partecipare in qualità di prosumer, versando un contributo di ingresso una tantum di euro 3.500,00.
Con nota del 15 gennaio 2026, i magistrati istruttori hanno chiesto chiarimenti in relazione al business plan e al calcolo di redditività; l’Amministrazione ha risposto con nota del 19 gennaio 2026. La delibera comunale condizionava espressamente l’acquisizione della partecipazione all’esito positivo del parere della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento, segnalando che per la Provincia autonoma di Bolzano l’adeguamento alla procedura di controllo dell’art. 5 TUSP non risulta ancora espressamente previsto nelle norme di attuazione dello Statuto, ma la Sezione rende comunque la pronuncia nell’ambito delle forme di collaborazione previste dal d.P.R. n. 305/1988, secondo il proprio consolidato orientamento.
Quanto ai profili di legittimità, la delibera è risultata conforme all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP, avendo il Consiglio comunale approvato l’adesione con atto motivato; il revisore dell’ente ha rilasciato parere positivo. La Sezione osserva che la produzione di energia da fonti rinnovabili è espressamente annoverata tra le attività consentite dall’art. 4, comma 7, TUSP e dall’art. 1, comma 4-bis, della legge provinciale n. 12/2007, e che la forma cooperativa risulta funzionale alla partecipazione aperta e volontaria di cittadini, imprese e comuni, senza scopo di lucro e con responsabilità limitata alla quota.
In relazione alle altre partecipazioni detenute dall’ente nel settore energetico, il Collegio prende atto della valutazione del Comune circa l’assenza di sovrapposizioni, in quanto la CER opera come piattaforma di incentivazione e rendicontazione, senza attività di commercio di energia o gestione della rete.
Con riferimento alla sostenibilità finanziaria, la Sezione applica la duplice accezione indicata dalle Sezioni riunite (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022): profilo oggettivo, concernente la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e profilo soggettivo, relativo alla situazione specifica dell’ente. Il Collegio rileva che il business plan presenta risultati positivi dal secondo anno, ma non contiene informazioni sui flussi di cassa suddivisi per gestione, sugli indicatori di bilancio né un’analisi di sensitività con scenari avversi.
Quanto alla consultazione pubblica e alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la delibera documenta l’avviso pubblicato all’albo pretorio dal 26 agosto al 22 settembre 2025, cui ha risposto il solo soggetto poi individuato, e la verifica di compatibilità con gli artt. 107 e 108 TFUE. La Sezione si pronuncia pertanto favorevolmente, nei limiti della documentazione pervenuta e con le osservazioni formulate in motivazione, disponendo la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’ente.
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Nota della Redazione
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