Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 234 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione, investita del regolamento preventivo di giurisdizione nell’ambito di un conflitto negativo sollevato dalla Corte dei conti, afferma la giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio contabile pendente si estingue qualora nessuna delle parti provveda alla riassunzione nel termine di legge davanti al giudice indicato. L’art. 111 c.g.c. sanziona con l’estinzione l’inerzia delle parti dopo la pronuncia declinatoria, non essendo configurabile la prosecuzione del processo davanti al giudice privo di giurisdizione. L’estinzione consegue automaticamente alla mancata riattivazione del contraddittorio, restando irrilevante che la controversia sia stata riassunta e definita davanti al giudice ordinario. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.

Il Fatto

Un magistrato contabile, collocato in quiescenza, proponeva davanti al TAR Lazio domanda di accertamento del diritto a non includere nel computo del trattamento pensionistico assoggettabile a riduzione, ai sensi dell’art. 1, commi 261 e ss., l. n. 145/2018, la pensione interamente contributiva maturata in relazione a un rapporto di lavoro privatistico intrattenuto con un istituto di credito. Il TAR Lazio, con sentenza n. 14169 del 10 dicembre 2019, declinava la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Costituitisi l’Inps e il Ministero dell’economia e delle finanze, la Sezione riteneva di non condividere la pronuncia del giudice amministrativo e, con ordinanza n. 38/2021, sollevava conflitto negativo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione, sospendendo il processo. La Cassazione, con ordinanza n. 16416/2022 del 20 maggio 2022, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente riassumeva davanti al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che definiva con sentenza n. 9305 dell’11 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto della pronuncia della Corte di cassazione che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Da tale statuizione deriva l’impossibilità di proseguire il giudizio davanti al giudice contabile, ormai privo di giurisdizione sulla controversia.

Il collegio rileva che, dopo la declinatoria, nessun atto di procedura né di riassunzione è stato effettuato davanti alla Corte dei conti nel termine previsto dalle disposizioni richiamate. Il processo contabile è pertanto rimasto quiescente, senza che alcuna delle parti abbia attivato la riassunzione necessaria a trasferire la causa davanti al giudice munito di giurisdizione.

Tale inerzia produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La norma sanziona la mancata riattivazione del contraddittorio dopo la pronuncia sulla giurisdizione, esaurendo il processo davanti al giudice che non può più decidere. La circostanza che la causa sia stata effettivamente riassunta e definita davanti al Tribunale di Roma non incide sull’esito del giudizio contabile, che resta autonomamente estinto per la parte di propria competenza.

Quanto alle spese, la Sezione applica l’art. 111, comma 8, c.g.c., che le lascia a carico delle parti che le hanno sostenute. Il dispositivo dichiara quindi l’estinzione e nulla dispone sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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