Rinuncia al ricorso e contributo unificato non dovuto (Cass. civ. Sez. V n. 9828 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e ricettizio che, se notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con il visto, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di accettazione della controparte. Ove tale formalità manchi, la rinuncia resta comunque significativa del venir meno dell’interesse al ricorso e comporta la declaratoria di inammissibilità. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso, poiché l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto per i soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’Iva pagata sulla tariffa di igiene ambientale, proposta con decreto ingiuntivo nei confronti della società ricorrente. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale ha confermato la pronuncia di primo grado.

La società ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e ha successivamente depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio, allegando di avere raggiunto un accordo con la controparte. Il controricorrente ha depositato controricorso e istanza di accettazione della rinuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della rinuncia al ricorso come atto unilaterale, che non esige l’accettazione della controparte per la sua operatività, ma che è pur sempre di carattere ricettizio. La norma richiede che l’atto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto.

Ove effettuata nel rispetto di tali formalità, la rinuncia dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come affermato da un consolidato indirizzo richiamato dalla Corte.

In assenza delle formalità indicate, la rinuncia è comunque significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità.

La Corte affronta poi la questione del contributo unificato. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo, ma non si applica in caso di rinuncia al ricorso.

Tale misura opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

La Corte ribadisce, infine, che anche la ratio della disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, induce ad escludere l’applicabilità del meccanismo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, come nella specie. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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