Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 18712 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. Ove l’onere non sia adempiuto e la notifica del ricorso si collochi oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso è improcedibile, non potendo operare il principio della cosiddetta prova di resistenza.

Il Fatto

Il locatore domandò al Tribunale di Nola, nelle forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità, la risoluzione di un contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione, avente ad oggetto un immobile. Il conduttore si oppose eccependo la nullità o la simulazione del contratto di acquisto dell’immobile intercorso tra il locatore e la moglie del conduttore, assunto frutto di usura e in violazione del divieto di patto commissorio, nonché la nullità per simulazione del contratto di locazione, con canoni che avrebbero celato il pagamento di interessi usurari.

La domanda di risoluzione fu accolta in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli il conduttore propose ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il locatore resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorrente, nello stesso ricorso, ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata il 23 novembre 2020. Tale dichiarazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e, come manifestazione di autoresponsabilità, obbliga la parte a depositare copia della sentenza con la relata di notifica, o le copie cartacee dei messaggi nei casi di notificazione a mezzo PEC, secondo l’art. 369 cod. proc. civ.

Nel caso concreto l’onere non risulta adempiuto: il ricorrente ha depositato la sentenza priva della relazione di notificazione e nessuna produzione è intervenuta dalla controricorrente. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass., Sez. U, n. 21349 del 2022; Cass. n. 15832 del 2021) e osserva che non è invocabile il principio della cosiddetta prova di resistenza, elaborato a far tempo da Cass. n. 17066 del 2013 e ribadito da Cass. n. 11386 del 2019: poiché la sentenza è stata pubblicata il 10 novembre 2020 e la notifica del ricorso è avvenuta il 15 gennaio 2021, il termine di sessanta giorni era ormai decorso.

Su queste basi il ricorso è dichiarato improcedibile. Solo per completezza argomentativa la Corte rileva che le doglianze sarebbero comunque affette da manifesta inammissibilità: il primo motivo omette di allegare tempo e modo dell’eccezione sulla prova testimoniale, da sollevare a pena di decadenza ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 6312 del 2023); il secondo e il terzo sollecitano un riesame del ragionamento presuntivo, tipico apprezzamento di fatto sottratto al vaglio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 1785 del 2018); il quarto resta assorbito. Tutti i motivi violano inoltre l’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.

Il regolamento delle spese segue il principio della soccombenza. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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