Inammissibile il motivo basato su questione nuova e doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 8982 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare, in virtù del principio di autosufficienza, in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, essendo preclusa in sede di legittimità la prospettazione di temi di contestazione nuovi, non trattati nel merito né rilevabili d’ufficio. Nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La mancanza di interclusione del fondo preteso dominante non è elemento ostativo al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ., rilevando il solo momento in cui i fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario.
Il Fatto
Il Tribunale, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., aveva rigettato la domanda del ricorrente di accertamento negativo della servitù di passaggio e, in accoglimento della riconvenzionale, aveva dichiarato l’acquisto della servitù in favore del fondo della controricorrente ai sensi dell’art. 1062 cod. civ. La servitù era stata ritenuta costituita per destinazione del padre di famiglia: i terreni erano appartenuti a un unico proprietario e, dopo la divisione, era rimasta la strada che li attraversava.
La Corte d’Appello rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo motivi attinenti alla natura demaniale dei terreni, alla riconduzione della fattispecie alla servitù per destinazione del padre di famiglia, alla clausola di ricognizione contenuta nell’atto di divisione, all’interclusione del fondo e al regime delle spese e del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamenta la mancata considerazione della natura demaniale dei terreni per vincolo di uso civico, è inammissibile. L’esistenza dell’uso civico non risulta dedotta in giudizio né esaminata dalla sentenza impugnata. Il ricorrente che proponga in sede di legittimità una questione implicante accertamenti di fatto deve indicare l’atto del giudizio precedente in cui l’aveva sollevata, per consentire il controllo ex actis. La questione risulta peraltro proposta per la prima volta in questa sede, non essendo stato formulato motivo di appello sulla demanialità del bene. Il criterio è ribadito richiamando Sez. II n. 20694 del 2018 e Sez. VI-1 n. 15430 del 2018, oltre a Sezioni Unite n. 9138 del 2016.
Il secondo motivo è inammissibile perché mescola elementi di fatto e di diritto ed è ripetitivo del primo circa la proprietà in capo al Comune, con la medesima preclusione per novità della questione.
Il terzo motivo, che invoca l’omesso esame della clausola di ricognizione della servitù, è inammissibile per difetto dell’onere imposto in caso di doppia conforme. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrandone la diversità, adempimento non svolto. La Corte richiama Cass. n. 5528 del 2014 e Sez. VI-2 n. 7724 del 2022, precisando che la doppia conforme ricorre anche quando le statuizioni si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori.
Il quarto motivo, sull’interclusione, è infondato: la servitù è stata costituita per destinazione del padre di famiglia, non per interclusione. Per il sorgere della servitù non si richiede che il proprietario abbia espresso la volontà di mantenere lo stato di fatto, essendo sufficiente che non vi abbia in alcun modo disposto. Rileva il momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario; i successivi mutamenti sono irrilevanti. La Corte richiama Sez. II n. 1381 del 1998 e Sez. II n. 32684 del 2019.
Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili: il primo denuncia un errore revocatorio o emendabile con la correzione dell’errore materiale; il secondo riguarda censura sul contributo unificato non proponibile come motivo di ricorso, ribadendosi il principio di Sez. I n. 27867 del 2019 e Sezioni Unite n. 4315 del 2020 sul c.d. doppio contributo. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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