Sanzioni Banca d’Italia: responsabilità anche dei consiglieri non esecutivi (Cass. civ. Sez. II n. 8581 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, i doveri imposti dall’art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall’art. 2381, sesto comma, cod. civ. gravano sull’intero consiglio di amministrazione e anche sui consiglieri non esecutivi e privi di deleghe. Costoro devono agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità richiesti, attivarsi per prevenire o rimuovere le situazioni di criticità aziendale di cui siano o debbano essere a conoscenza. L’autorità di vigilanza ha il solo onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme, mentre spetta all’incolpato provare di avere tenuto la condotta doverosa. La colpa si presume ex art. 3 della legge n. 689 del 1981 e la responsabilità non discende da una omessa vigilanza generica, ma dal non avere impedito fatti pregiudizievoli dei quali si aveva o si poteva acquisire conoscenza.

Il Fatto

La Banca d’Italia ha irrogato a un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca popolare una sanzione amministrativa pecuniaria di 22.000 euro. I rilievi della vigilanza riguardavano carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo, l’elevato rischio di credito e anomalie in tema di trasparenza. L’istituto era stato sottoposto a ispezione e poi posto in amministrazione straordinaria.

L’opposizione proposta dall’interessato ex art. 145 t.u.b. è stata respinta dalla Corte d’appello di Roma. Avverso quella decisione il sanzionato ha proposto ricorso per cassazione con venti motivi, illustrati da memoria; la Banca d’Italia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, dichiarando inammissibili alcuni motivi e infondati tutti gli altri. Sul piano processuale la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ricordando che la statuizione implicita di rigetto si ravvisa quando la pretesa non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti: basta che esponga concisamente le ragioni della decisione.

Quanto al procedimento sanzionatorio, è stata ribadita la non applicabilità diretta degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, invocabili solo con riferimento al processo davanti al giudice, innanzi al quale l’incolpato può impugnare il provvedimento con piena garanzia del contraddittorio. Nulla osta, inoltre, a che il Direttorio condivida la valutazione compiuta in fase ispettiva.

La Corte ha quindi escluso che le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia abbiano natura sostanzialmente penale. Pur valorizzando l’afflittività economica e la diffusione dei dati, ha richiamato il costante indirizzo nomofilattico secondo cui rilevano anche l’assenza di sanzioni accessorie e la mancata previsione di una confisca obbligatoria, con conseguente esclusione di un contrasto con le garanzie del processo penale.

Il nucleo della decisione riguarda la posizione dell’amministratore non esecutivo e privo di deleghe. La Corte ha confermato che i doveri di particolare pregnanza in materia di rischio creditizio, organizzazione societaria e controlli interni riguardano l’intero organo collegiale. I consiglieri devono possedere una costante e adeguata conoscenza del business bancario e contribuire a un governo efficace dei rischi, non potendo rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati.

La responsabilità non deriva da una generica omessa vigilanza, né configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva: discende dal non avere impedito fatti pregiudizievoli acquisiti o acquisibili di propria iniziativa. Integrata e provata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di colpevolezza, in virtù della presunzione di colpa. Sui singoli rilievi la Corte ha ritenuto insindacabili gli accertamenti di fatto del giudice di merito, che non era tenuto a enumerare gli interventi correttivi concretamente esigibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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