Inammissibile il ricorso che non confuta la ratio decidendi e chiede nuovo (Cass. civ. Sez. V n. 34190 del 26.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci l’omessa valutazione di prove documentali e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile quando, senza inquadrare la censura in alcuno dei vizi dell’art. 360 cod. proc. civ., si limiti a proporre un nuovo esame del materiale istruttorio. L’onere di specificità dei motivi, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non può essere assolto per relationem con il rinvio al giudizio di appello, ma esige che la censura colga la ratio decidendi della sentenza impugnata e la confuti. La doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può, inoltre, risolversi nel contestare il maggior convincimento attribuito dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava due atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni per tassa automobilistica relativi all’anno 2017, riferiti a due veicoli. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente al secondo atto; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 35/23, rigettava l’appello del contribuente e compensava le spese giudiziali.
Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione di prove documentali e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto indimostrato l’errore di trascrizione dei dati sulla massa rimorchiabile nella nuova carta di circolazione. La Regione Abruzzo restava intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la mancata considerazione dei documenti prodotti e la violazione delle norme sul valore delle prove, senza però ricondurre la censura ad alcuno dei vizi dell’art. 360 cod. proc. civ. La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile.
Sul piano sostanziale, il giudice di appello non aveva affatto omesso l’esame dei documenti: aveva ritenuto che la non sovrapponibilità tra la carta di circolazione originaria e quella successiva non bastasse a dimostrare l’errore, anche perché nessuna richiesta di rettifica era stata formulata. Dalla nuova carta risultavano un peso complessivo e una massa rimorchiabile che, in assenza della dicitura di inibizione al traino, giustificavano la liquidazione della tassa.
Sul piano processuale, la Corte ha ribadito che l’onere di indicazione specifica dei motivi non può essere assolto per relationem con il generico rinvio al giudizio di appello. Occorre indicare in modo puntuale gli atti, i documenti e le circostanze di fatto idonee a condurre a una diversa decisione (Cass. 22068/2022; 342/2021). La censura deve cogliere la ratio decidendi e confutarla, altrimenti è priva del requisito di specificità (Cass. 5261/2023; 26277/2020; 1845/2019; 19959/2014).
Il ricorrente si era limitato ad allegare la produzione della carta originaria, senza superare l’argomentazione sull’insufficienza della mera diversità tra i due documenti. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui essa non può dedursi per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali (Cass. 26377/2025; sez. un. 20867/2020). Nel caso di specie il ricorrente mirava a un nuovo esame del fatto, senza allegare profili di errata interpretazione normativa; il ricorso è stato pertanto rigettato, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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