Recesso della committente e prova per fatti concludenti nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 4169 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della data certa posto dall’art. 2704 cod. civ. riguarda la data della scrittura privata e la prova che di essa si vuole dare verso i terzi, non l’efficacia del negozio. Ne segue che l’anteriorità del negozio al fallimento può essere provata con ogni altro mezzo consentito dall’ordinamento. Il recesso della committente dal contratto di prestazione d’opera professionale non richiede forma scritta, non essendo prevista alcuna forma, neppure convenzionale. La relativa volontà può essere esternata, o desunta secondo i principi dell’affidamento, anche mediante comportamenti concludenti e persino meramente omissivi, come l’inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto. Il giudice di merito che affermi la necessità dell’atto scritto di recesso applica in modo erroneo l’art. 2704 cod. civ. e, omettendo l’esame di documenti decisivi, incorre in vizio di motivazione.

Il Fatto

La committente, una società poi fallita, aveva conferito a un ingegnere, quando era ancora in bonis, un incarico di consulenza professionale per un complesso immobiliare da edificare, comprensivo di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, collaudo e redazione dei documenti di gara. Le prestazioni non furono completate prima della dichiarazione di fallimento, salvo che per il parcheggio. Il professionista chiese l’ammissione al passivo, calcolando il compenso secondo le tariffe e sostenendo di aver eseguito integralmente la progettazione, senza poter completare l’incarico per fatto della committente, che nei primi mesi del 2014 aveva chiuso il cantiere e chiesto l’ammissione al concordato preventivo.

Il giudice delegato ammise l’istante solo in parte, escludendo l’applicabilità delle tariffe professionali perché non ravvisò alcun recesso della committente. Il tribunale fallimentare rigettò l’opposizione, ritenendo non rispettate le formalità necessarie all’opponibilità del recesso alla massa e invocando l’art. 2704 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto. Il fulcro della decisione impugnata risiede nell’applicazione dell’art. 2704 cod. civ., norma che il tribunale ha invocato a sproposito. Il requisito della data certa, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, è riferito all’efficacia della scrittura privata verso i terzi che non l’hanno sottoscritta: l’inopponibilità riguarda la data della scrittura, non il negozio, e attiene alla prova, non all’efficacia dell’atto.

Quindi il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere provati anche prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio. Nel caso di specie il contratto di prestazione professionale è governato dal principio di libertà della forma, con la conseguenza che inconferente è l’art. 45 legge fallimentare. La medesima libertà va affermata rispetto ai negozi risolutori, come il recesso unilaterale disciplinato dall’art. 1373 cod. civ.

Non essendo prevista alcuna forma per il recesso, anche convenzionale, un determinato comportamento della committente può esternare esplicitamente, o lasciar presumere secondo i principi dell’affidamento, la volontà di recedere. Tale comportamento può essere anche omissivo, concretandosi nell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, suscettibile di essere interpretato come espressione per fatti concludenti della volontà di recedere.

Il decreto è inoltre ellittico e omissivo là dove esclude il recesso facendo leva sulla mera sospensione dei lavori. Il tribunale ha trascurato di valutare i fatti risultanti dal ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, integralmente trascritto, ossia la cristallizzazione delle passività pregresse e la riduzione allo stretto necessario delle attività idonee a generare posizioni creditorie prededucibili: fatti indubitabilmente anteriori al fallimento, perché riferiti dalla stessa debitrice poi fallita. Il mancato esame di un documento è denunciabile quando determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo e il documento offra la prova di circostanze idonee a orientare diversamente il giudizio di merito.

Non decisivo è invece il rilievo sull’avvenuta abrogazione della tariffa professionale richiamata dal contratto, perché il rinvio non è statico ma dinamico o ricettizio, essendo riferito alla legge e ai successivi aggiornamenti, modificazioni o integrazioni. La censura è accolta, il terzo motivo assorbito, e la causa rinviata al tribunale in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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