Improcedibile il ricorso non depositato: raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 7697 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito dell’iscrizione a ruolo richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il versamento di tale ulteriore importo non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario: presuppone l’obbligo di versare il primo contributo unificato e ne partecipa la natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, assolvendo anche alla funzione di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie. Il potere della Corte di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità sussiste anche quando il ricorso non sia stato depositato, purché la parte resistente ne abbia portato a conoscenza la Corte con il controricorso.

Il Fatto

Il Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, con decreto emesso in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio, rigettava l’impugnazione proposta dal contribuente. Avverso tale decreto il contribuente proponeva ricorso per cassazione, ma non provvedeva a depositarlo; la parte resistente si costituiva con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria la Sezione Sesta Tributaria disponeva la trasmissione alla Sezione Tributaria ordinaria, nelle more della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato nell’ipotesi in cui alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso, notificato ma non depositato, consegua l’iscrizione a ruolo operata dal controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. ed essendo stato iscritto a ruolo il solo controricorso. Il potere di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità sussiste anche in ipotesi di mancato deposito, ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte con il controricorso, secondo il precedente Cass. n. 31693 del 2022.

Il nucleo argomentativo è costituito dai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20621 del 2023. La pronuncia di improcedibilità per mancato deposito del ricorso, a seguito dell’iscrizione a ruolo richiesta dalla parte cui il ricorso è stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, essendo il provvedimento inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

La Corte chiarisce la natura giuridica dell’ulteriore importo: esso non è sanzione, ma tributo giudiziario, presupponendo l’obbligo di versare il primo contributo unificato e partecipandone la natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, con l’ulteriore funzione di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie.

Non rileva che il contributo iniziale non sia stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento, o prenotato a debito l’importo, il controricorrente diligente. La Corte dichiara dunque improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese processuali e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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