Aree portuali impiegate per attività imprenditoriale: esclusa la categoria E/1 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2562 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, le aree portuali devono essere censite sulla base del criterio della destinazione funzionale, e non di quello della mera ubicazione, dovendosi avere riguardo allo svolgimento o meno nell’immobile di un’attività esercitata secondo parametri imprenditoriali. L’utilizzo dell’area per finalità economiche, in forma che determini autonoma capacità reddituale, ne esclude la possibilità di inquadramento nella categoria catastale “E”, a nulla valendo l’interesse pubblico all’attività né la disposizione di cui all’art. 1, comma 578, della legge n. 205 del 2017, espressamente operante solo per il futuro. L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento emesso a seguito di procedura DOCFA è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi fattuali del contribuente non siano disattesi e la differenza di rendita dipenda da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni.
Il Fatto
La società contribuente impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate, rettificando la dichiarazione DOCFA, attribuiva a un fabbricato destinato a stoccaggio in ambito portuale la categoria D/7, anziché la categoria E/1 proposta dalla società. Quest’ultima riteneva che gli immobili, funzionali alle operazioni portuali e gestiti in concessione demaniale, costituissero infrastrutture strumentali di interesse pubblico, come confermato dall’art. 1, comma 578, della legge n. 205 del 2017.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, rigettato l’appello dell’Ufficio e accolto quello incidentale sulle spese, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, enunciando il principio secondo cui le aree portuali si censiscono in base alla destinazione funzionale e non alla ubicazione. Richiamando la giurisprudenza sul tema, la Corte ha precisato che le aree portuali sono classificabili nella categoria “E” solo se prive di autonomia funzionale e reddituale, restando irrilevante l’interesse pubblico allo svolgimento dell’attività; l’esercizio di un’attività imprenditoriale secondo parametri commerciali, come nel caso di depositi e stoccaggi privati, attribuisce all’immobile la natura di autonoma unità immobiliare produttiva di reddito, inidonea al classamento nel gruppo E. La Corte ha dato atto che la CTR non aveva contestato lo svolgimento di attività imprenditoriale nel compendio, rendendo dirimente il criterio funzionale.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la CTR non aveva attribuito efficacia retroattiva alla disciplina sopravvenuta, ma ne aveva fatto un uso meramente confermativo di un’interpretazione già autonomamente fondata sul quadro normativo anteriore. Tale richiamo non viola i principi di irretroattività delle norme tributarie, non fondandosi su di esso la ratio decidendi.
Il quarto motivo è stato accolto. In tema di procedura DOCFA, la Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione dell’avviso di classamento è sufficiente quando l’Ufficio non disattende gli elementi fattuali del contribuente e la differenza di rendita deriva da una diversa valutazione tecnico-economica: nel caso di specie, l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, con un saggio di fruttuosità inferiore a quello proposto, era idonea a garantire il diritto di difesa.
In ragione dell’accoglimento del primo e del quarto motivo, la sentenza è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per giustificati motivi, mentre quelle di legittimità hanno seguito la soccombenza.
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Nota della Redazione
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