Improcedibilità degli appelli contabili per mancata comparizione dei difensori (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 98 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti il patrocinio è obbligatorio e la parte è rappresentata dal difensore, con la conseguenza che la sua presenza all’udienza non è prevista né necessaria. L’art. 196 cod. giustizia contabile sanziona con l’improcedibilità l’appello quando i difensori non si presentino all’udienza di trattazione fissata a seguito di precedente rinvio. L’impedimento della parte a comparire non integra un’ipotesi di legittimo impedimento idonea a giustificare il differimento della causa, poiché tale disciplina è propria del processo penale ex art. 420-ter cod. proc. pen. e non è stata recepita nel rito contabile. Nessuna lesione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost. deriva da tale assetto, essendo la difesa garantita dal conferimento della procura alle liti ad un avvocato.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio il percettore di contributi agricoli, il rappresentante legale di una società agricola e il responsabile di un C.A.A., chiedendo il risarcimento di un danno erariale complessivo di euro 107.774,52 subito dall’A.G.E.A. con riferimento alle campagne 2014 e 2015. Secondo l’atto di citazione, i contributi erano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere circa la disponibilità giuridica dei terreni, oggetto di accertamenti della polizia giudiziaria.
La Sezione territoriale di primo grado, con sentenza n. 615 del 2022, accoglieva integralmente la domanda, condannando i convenuti al pagamento delle somme corrispondenti alle due campagne. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale i due soggetti privati e appello incidentale l’ultimo convenuto, lamentando vizi di motivazione, errata percezione delle somme e difetto di qualificazione dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello riunisce preliminarmente i due gravami, ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. giustizia contabile, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. Prima di esaminare i motivi, la Corte affronta la questione del rinvio richiesto dal difensore di uno degli appellanti per asseriti problemi di salute del proprio assistito, documentati da certificato medico depositato il 23/10/2024.
Il collegio osserva che nel giudizio contabile, ove il patrocinio è obbligatorio per effetto dell’art. 28, comma 1, cod. giustizia contabile, la parte è rappresentata dal difensore e la sua presenza in udienza non è prevista, non potendo essa svolgere alcuna difesa orale. Ne deriva che l’impedimento della parte non può essere addotto dal difensore quale motivo di differimento della trattazione.
La Corte sottolinea la differenza rispetto al processo penale, dove l’art. 420-ter cod. proc. pen. riconosce espressamente il legittimo impedimento dell’imputato come causa di rinvio. Nel rito contabile una siffatta disposizione non è stata introdotta, con la conseguenza che la richiesta di differimento non può trovare accoglimento.
Tale conclusione non comprime il diritto di difesa tutelato dall’art. 24, comma 2, Cost., perché il legislatore ne ha assicurato l’esercizio attraverso il conferimento della procura alle liti a un avvocato. La Corte richiama quindi la sequenza procedurale: alla prima udienza del 25/1/2024, per la mancata comparizione dei difensori, la causa era stata rinviata ai sensi dell’art. 196 cod. giustizia contabile; l’udienza successiva non si era tenuta per decreto presidenziale di rinvio d’ufficio; all’udienza del 24/10/2024 i difensori non si sono nuovamente presentati.
Preso atto di ciò e dell’istanza del pubblico ministero, il collegio dichiara improcedibili sia l’appello principale sia quello incidentale, ai sensi dell’art. 196 cod. giustizia contabile. Nulla statuisce sulle spese.
Nota della Redazione
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