Lavoro sportivo dilettantistico sotto 5.000 euro cumulabile con Quota 100 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 91 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, pur formalmente inquadrato nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa, assume caratteri analoghi al lavoro autonomo occasionale e si sottrae, entro la soglia di 5.000 euro lordi annui, al divieto di cumulo con il trattamento pensionistico di cui all’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Il terzo comma della norma esclude dalla cumulabilità i redditi da lavoro dipendente o autonomo, facendo salvi quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite predetto. La ratio del divieto non è incisa dal lavoro sportivo dilettantistico di modesta entità, che non altera in modo diretto le dinamiche occupazionali e previdenziali. Ne consegue la non ripetibilità dei ratei pensionistici corrisposti e l’illegittimità della sospensione dell’erogazione disposta dall’INPS.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dal 2023 di pensione ai sensi del d.l. n. 4 del 2019 (c.d. Quota 100), ha impugnato la comunicazione con cui l’INPS gli aveva contestato la presunta indebita percezione del trattamento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2025, invitandolo a versare l’importo indicato e sospendendo l’erogazione della pensione dalla rata di luglio 2025. L’Istituto assumeva la violazione del divieto di incumulabilità tra redditi da pensione e redditi da lavoro, avendo il ricorrente sottoscritto dal settembre 2023 contratti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per prestazioni di diritto sportivo.
Il ricorrente ha sostenuto la natura occasionale e l’esiguità dei redditi percepiti, invocando una lettura costituzionalmente orientata della disciplina. L’INPS ha chiesto il rigetto, valorizzando il carattere continuativo della prestazione. Con ordinanza n. 105 del 5 dicembre 2025 il giudice ha accolto l’istanza cautelare, ordinando la ripresa del pagamento dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il giudice richiama, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., le più recenti pronunce della giurisprudenza contabile che ricondcono il lavoro sportivo, quando i redditi non superano i 5.000 euro annui, nell’alveo della prestazione occasionale, rendendo tali redditi cumulabili in via eccezionale con quelli disciplinati dall’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019.
Il percorso argomentativo muove dalla ratio della norma. Il terzo comma dell’art. 14 esclude la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, facendo salvi i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La Corte cost. n. 234/2022, richiamata nel provvedimento, evidenzia che il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali né su quelle previdenziali, differenziandosi dal lavoro subordinato e giustificando il trattamento differenziato sotto il profilo della cumulabilità.
Applicando tali coordinate al lavoro sportivo per società dilettantistiche svolto nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, il giudice aderisce all’orientamento già espresso da altra giurisprudenza contabile — Sez. Regione Toscana n. 71/2025 e Sez. Regione Veneto n. 19/2025 — secondo cui tale rapporto può essere assimilato al lavoro occasionale e il corrispettivo, ove non superi la soglia dei 5.000 euro annui lordi, può cumularsi con il trattamento pensionistico.
A conferma, il provvedimento richiama l’art. 35, comma 8-bis, del d.lgs. n. 36 del 2021, che calcola l’aliquota contributiva pensionistica sulla sola parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui, confermando la soglia come discrimine normativo (Sez. Giurisdiz. Toscana n. 13 del 3 febbraio 2026). Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico del ricorrente, pur inquadrato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, assume dunque caratteri analoghi al lavoro autonomo occasionale e sfugge, entro la soglia, alla ratio del divieto di cumulo. La domanda è accolta: va dichiarata la non ripetibilità della somma corrisposta dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2025 e l’illegittimità della sospensione, con restituzione delle somme trattenute, interessi legali e rivalutazione monetaria solo se superiore. Le spese sono compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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