Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse payback (TAR Lazio n. 4315 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di payback sui dispositivi medici, il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La norma, nel qualificare gli obblighi di ripiano come “assolti” mediante il pagamento parziale, introduce un meccanismo satisfattivo che priva di utilità la prosecuzione del giudizio, indipendentemente dall’eventuale comunicazione dell’avvenuto versamento alla segreteria del Tribunale da parte della regione interessata.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determina dirigenziale con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato le aziende fornitrici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti decreti ministeriali di certificazione nazionale dello scostamento e di adozione delle linee guida. Con successivi motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato la nota regionale del 24 gennaio 2025, con cui, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, sono state ridefinite le quote di ripiano dovute.

Le amministrazioni statali si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso, mentre la Regione non si è costituita. Con ordinanza del 2 agosto 2023 è stata accolta l’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in prossimità dell’udienza di discussione, la società ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito in legge n. 118/2025, versando la quota del 25% degli importi dovuti ed allegando la disposizione di bonifico.

Tale disposizione stabilisce che gli obblighi relativi al payback “si intendono assolti” con il versamento della quota ridotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. La norma prevede, inoltre, che le regioni accertino l’avvenuto versamento, comunicando tale circostanza alla segreteria del TAR Lazio e determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.

Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato di aver proceduto al pagamento e di non avere più interesse alla decisione, anche se dalla consultazione del sito della giustizia amministrativa non risultava ancora la comunicazione della Regione circa l’avvenuto adempimento.

Il Tribunale, nel prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione della complessità e peculiarità della vicenda e dell’esito in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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