Sopravvenuta carenza d’interesse per adesione al payback ridotto (TAR Lazio n. 4316 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla disciplina della definizione agevolata del payback di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, realizzata mediante il versamento, nel termine di trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, comporta l’assolvimento degli obblighi relativi al ripiano e determina l’estinzione del giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo. La norma, nel prevedere che le regioni accertino l’avvenuto versamento della quota ridotta “determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti”, delinea un effetto estintivo del processo che prescinde da una formale dichiarazione di rinuncia e che il giudice è tenuto a rilevare. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, contestando la legittimità dell’intera procedura del payback.
Con ordinanza cautelare del 5 ottobre 2023, l’istanza di sospensione era stata accolta. La causa era stata quindi fissata per la decisione nel merito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo optato per l’adesione alla disciplina agevolata introdotta dal legislatore, versando la quota del 25% degli importi dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come convertito, prevede che gli obblighi relativi al payback “si intendono assolti” con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La medesima disposizione stabilisce che, decorso il termine, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti.
La ricorrente ha rappresentato di aver proceduto al versamento della quota ridotta e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, contestualmente evidenziando che la Regione resistente non aveva ancora comunicato l’avvenuto adempimento alla segreteria del TAR. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza non osti alla declaratoria di improcedibilità, atteso che l’effetto estintivo del giudizio discende direttamente dalla scelta della parte di avvalersi della definizione agevolata e dal conseguente pagamento, a prescindere dagli adempimenti successivi demandati all’amministrazione.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che sancisce l’improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. L’esito in rito ha trovato giustificazione nella circostanza che l’opzione normativa, limitando l’esposizione debitoria della società al 25% dell’importo originario in cambio della definizione della pretesa, ha eliso la lesione concretamente dedotta in giudizio, privando di utilità la pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la complessità e la peculiarità della vicenda, caratterizzata da un esito in rito determinato da una sopravvenienza normativa, nonché la circostanza che l’adesione alla definizione agevolata integra un atto volontario della ricorrente intervenuto a processo già instaurato.
Nota della Redazione
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