Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 552 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente, impone al giudice amministrativo di pronunciare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il Collegio possa decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La diversa pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva, che realizzi in modo pieno e irretrattabile la pretesa azionata. In assenza di tale soddisfazione piena, la nuova situazione di fatto o di diritto, pur non satisfattiva, rende inutile l’annullamento dell’atto impugnato e determina la sola improcedibilità.

Il Fatto

I genitori di un minore, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato la comunicazione con cui la Dirigente Scolastica ha reso noto l’esito negativo dello scrutinio finale e la conseguente non ammissione dello studente alla classe successiva. Il ricorso investiva, insieme a tale comunicazione, i verbali del Gruppo di Lavoro Operativo, il Piano Educativo Individualizzato, i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e il verbale di scrutinio, con riserva di motivi aggiunti e di domanda risarcitoria ex art. 30 cod. proc. amm.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva, contestando le censure. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 991 del 2024, per difetto del fumus boni iuris, sul rilievo che la motivazione del Consiglio di classe dava conto delle ragioni della non ammissione, a fronte di insufficienze in più discipline in un percorso per obiettivi minimi. In vista dell’udienza di merito, la difesa dei ricorrenti rappresentava che lo studente frequentava il medesimo istituto come ripetente, con andamento sereno, e dichiarava di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta qualificazione della sopravvenienza processuale, distinguendo l’improcedibilità per carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere. La seconda definisce la controversia nel merito e richiede una successiva attività amministrativa che soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato. La prima, invece, consegue a una situazione di fatto o di diritto nuova, di carattere non satisfattivo, ma idonea a rendere comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato.

Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8176 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 302 del 2023, il Collegio ribadisce che l’inutilità sopravvenuta dell’annullamento è sufficiente a fondare la pronuncia di improcedibilità. Il criterio distintivo non risiede nella condotta della parte, ma nell’attitudine satisfattiva della situazione sopravvenuta rispetto alla pretesa dedotta in giudizio.

Il Tribunale afferma poi il principio, desunto da Cons. Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022, secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata in atti, preclude la decisione di merito. Non ricorrono i presupposti della cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa formulata nel ricorso non risulta pienamente soddisfatta ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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